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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 264886" data-attributes="member: 15253"><p>Non è quella la norma.</p><p>Ma è l'art. 28 del D.L. n. 1/2012 (che non ha anche un art. 36-bis), il quale nella versione originaria recitava:</p><p><em>1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.</em></p><p>E che la legge n. 27/2012, nel convertire quel decreto-legge, ha modificato in (ed è la norma attualmente vigente):</p><p><em>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.</em></p><p><em>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.</em></p><p><em>3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".</em></p><p>Quindi quello che hai citato è contenuto nel comma 3-bis dell'art. 21 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), che recita:</p><p><em>È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.</em></p><p><em></em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 264886, member: 15253"] Non è quella la norma. Ma è l'art. 28 del D.L. n. 1/2012 (che non ha anche un art. 36-bis), il quale nella versione originaria recitava: [I]1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.[/I] E che la legge n. 27/2012, nel convertire quel decreto-legge, ha modificato in (ed è la norma attualmente vigente): [I]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibere dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".[/I] Quindi quello che hai citato è contenuto nel comma 3-bis dell'art. 21 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), che recita: [I]È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. [/I] [/QUOTE]
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