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Locazione, Affitto e Sfratto
Termini per recesso conduttore in contratto locazione commerciale
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 183091" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 28, comma 1 della legge n. 392/1978:</p><p><em>"Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza".</em></p><p>Art. 27, comma 7 stessa legge:</p><p>"<em>E' in <u>facoltà</u> delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione</em>".</p><p>Art. 27, comma 8 stessa legge:</p><p>"<em>Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano <u>gravi motivi</u>, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata</em>".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 183091, member: 15253"] Art. 28, comma 1 della legge n. 392/1978: [I]"Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza".[/I] Art. 27, comma 7 stessa legge: "[I]E' in [U]facoltà[/U] delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione[/I]". Art. 27, comma 8 stessa legge: "[I]Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano [U]gravi motivi[/U], può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata[/I]". [/QUOTE]
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