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Testamento olografo: indicazione beni generica
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 24864" data-attributes="member: 7232"><p>Per quanto riguarda specificamente il testamento olografo, ricollegando l'inizio della prescrizione dell'azione di riduzione alla pubblicazione dello stesso, a prescindere dal fatto che anche in tal caso non viene chiarito quale sarebbe il fondamento logico di una presunzione di conoscenza da parte dei legittimari, non si tiene conto che:</p><p>a) tale pubblicazione può anche mancare (cfr. la sentenza di questa Suprema Corte 3636/2004);</p><p></p><p>b) tale pubblicazione deve essere richiesta da chi è nel possesso del testamento, che potrebbe essere - ed anzi spesso è - persona diversa dal chiamato all'eredità in base ad esso e quindi da essa non è desumibile una accettazione dell'eredità da parte del chiamato;</p><p></p><p>c) alla richiesta di pubblicazione del testamento olografo, anche ove dovesse provenire dal chiamato in base ad esso, non è necessariamente ricollegabile una accettazione dell'eredità, potendo essere fatta esclusivamente in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 620, comma 1, c.c.</p><p>Alla pubblicazione del testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione dell'eredità (e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di eredi.</p><p></p><p>Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base ad esso abbia compiuto in precedenza atti idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione.</p><p></p><p>Alla luce di tali considerazioni il ricorso principale, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere fatto decorrere il termine per la prescrizione dell'azione di riduzione dalla data di pubblicazione del testamento olografo, va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima».</p><p>Da : <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=1054" target="_blank">Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione</a></p><p></p><p>Premesso ciò la nonna può essere proprietaria del suo 50 % più il 33% del nonno mentre i due figli sono proprietari, ciascuno di 1/6</p><p></p><p>La nonna, non avendo più il coniuge ma 2 figli può disporre (quota disponibile) con testamento a favore dei nipoti il 33,33% dell’ asse ereditario mentre il restante 66,66 % dovrà essere ereditato dai figli.</p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 24864, member: 7232"] Per quanto riguarda specificamente il testamento olografo, ricollegando l'inizio della prescrizione dell'azione di riduzione alla pubblicazione dello stesso, a prescindere dal fatto che anche in tal caso non viene chiarito quale sarebbe il fondamento logico di una presunzione di conoscenza da parte dei legittimari, non si tiene conto che: a) tale pubblicazione può anche mancare (cfr. la sentenza di questa Suprema Corte 3636/2004); b) tale pubblicazione deve essere richiesta da chi è nel possesso del testamento, che potrebbe essere - ed anzi spesso è - persona diversa dal chiamato all'eredità in base ad esso e quindi da essa non è desumibile una accettazione dell'eredità da parte del chiamato; c) alla richiesta di pubblicazione del testamento olografo, anche ove dovesse provenire dal chiamato in base ad esso, non è necessariamente ricollegabile una accettazione dell'eredità, potendo essere fatta esclusivamente in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 620, comma 1, c.c. Alla pubblicazione del testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione dell'eredità (e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di eredi. Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base ad esso abbia compiuto in precedenza atti idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione. Alla luce di tali considerazioni il ricorso principale, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere fatto decorrere il termine per la prescrizione dell'azione di riduzione dalla data di pubblicazione del testamento olografo, va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità, che si atterrà al seguente principio di diritto: «Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima». Da : [url=http://www.altalex.com/index.php?idnot=1054]Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione[/url] Premesso ciò la nonna può essere proprietaria del suo 50 % più il 33% del nonno mentre i due figli sono proprietari, ciascuno di 1/6 La nonna, non avendo più il coniuge ma 2 figli può disporre (quota disponibile) con testamento a favore dei nipoti il 33,33% dell’ asse ereditario mentre il restante 66,66 % dovrà essere ereditato dai figli. :daccordo: [/QUOTE]
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