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Testamento /prescrizione impugnazione testamento
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 220421" data-attributes="member: 15764"><p>il 1110 mi sembra troppo generico; a parte il fatto che parla di trascuranza e non di vetustà, mi sembra più orientato per i condòmini. Tifany ha fatto lavori senza consultare gli altri fratelli ma li ha fatti per continuare ad abitarci anche in previsione del matrimonio. Lei ha fatto dei lavori in una unità immobiliare della quale aveva 1/9 di proprietà: ci abitava in quanto residente da quando figlia a carico della famiglia. E' lei che ha goduto dei lavori e delle migliorie apportate. In ogni caso il costo dei lavori vanno ripartiti pro quota di proprietà: 1/9 per ogni fratello. I 6/9 a carico della madre doveva chiederli quando lei era viva e non adesso agli altri eredi per ridurre l'entità della successione.</p><p>Piuttosto 1102 dice che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.<u> A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa</u>. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 220421, member: 15764"] il 1110 mi sembra troppo generico; a parte il fatto che parla di trascuranza e non di vetustà, mi sembra più orientato per i condòmini. Tifany ha fatto lavori senza consultare gli altri fratelli ma li ha fatti per continuare ad abitarci anche in previsione del matrimonio. Lei ha fatto dei lavori in una unità immobiliare della quale aveva 1/9 di proprietà: ci abitava in quanto residente da quando figlia a carico della famiglia. E' lei che ha goduto dei lavori e delle migliorie apportate. In ogni caso il costo dei lavori vanno ripartiti pro quota di proprietà: 1/9 per ogni fratello. I 6/9 a carico della madre doveva chiederli quando lei era viva e non adesso agli altri eredi per ridurre l'entità della successione. Piuttosto 1102 dice che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.[U] A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa[/U]. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso." [/QUOTE]
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