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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 220534"><p>La personale opinione di Cassazione su art.1110 Cc: nè troppo generico, nè inerente al Condominio.</p><p></p><p><span style="color: #0000ff"><em>Cassazione civile sez. II 03 settembre 2013 n. 20151 </em></span></p><p><span style="color: #0000ff">"La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla <strong>mera trascuranza </strong>degli altri partecipanti e, nell'altro caso,<em> al <strong>diverso </strong>e<strong> più stringente</strong> presupposto dell'<strong>urgenza</strong></em>, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'<strong><u>utilità finale del diritto dei partecipanti</u></strong>, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, <strong> sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione</strong> (cassata, nella specie, la sentenza dei giudici di merito che aveva condannato. un condominio al rimborso, in favore di un condomino, di una somma relativa all'importo da lui anticipato e corrisposto a un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica, effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale; secondo la Corte, <strong>i giudici avevano errato a inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1110 c.c</strong>., giacché nella specie si versava in materia non di comunione ordinaria, ma di condominio)" </span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 220534"] La personale opinione di Cassazione su art.1110 Cc: nè troppo generico, nè inerente al Condominio. [COLOR=#0000ff][I]Cassazione civile sez. II 03 settembre 2013 n. 20151 [/I] "La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, alla [B]mera trascuranza [/B]degli altri partecipanti e, nell'altro caso,[I] al [B]diverso [/B]e[B] più stringente[/B] presupposto dell'[B]urgenza[/B][/I], trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l'[B][U]utilità finale del diritto dei partecipanti[/U][/B], i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, [B] sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione[/B] (cassata, nella specie, la sentenza dei giudici di merito che aveva condannato. un condominio al rimborso, in favore di un condomino, di una somma relativa all'importo da lui anticipato e corrisposto a un ingegnere per la redazione di una perizia tecnica, effettuata circa la condizione del fabbricato condominiale; secondo la Corte, [B]i giudici avevano errato a inquadrare la vicenda nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 1110 c.c[/B]., giacché nella specie si versava in materia non di comunione ordinaria, ma di condominio)" [/COLOR] [/QUOTE]
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