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Testamento /prescrizione impugnazione testamento
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 221041" data-attributes="member: 15764"><p>se permetti che la spesa sia stata sostenuta da Tifany, e solo da lei, è la medesima che lo deve dimostrare; per gli estromessi, che non vivevano nella medesima casa, i lavori potevano essere stati finanziati dalla madre in considerazione che questa possedeva 6/9 di proprietà.</p><p>Tra l'altro, sembra, da quanto scritto da Tifany, che, all'epoca di tali lavori, ma anche tuttora, quest'ultima non abbia chiesto ai due fratelli di partecipare pro quota alle spese.</p><p>Tu mi insegni che per costituire un debito il creditore deve fare la richiesta al debitore: si può fare tale richiesta ad un defunto? Come fai a scrivere che la madre era debitrice se la figlia non le ha mai <strong>chiesto ufficialmente</strong> di contribuire alle spese pro quota?</p><p>Poi la suddivisione pro quota all'epoca dei lavori avrebbe dovuto essere: 6/9 alla madre + 1/9 alla figlia + 1/9 al figlio A + 1/9 al figlio B. Mettendo tutto nel calderone patrimoniale come vuo fare tu la spesa diventa: 6/27 di quota disponibile (che va comunque a carico della figlia) + 4/27 alla figlia + 4/27 al figlio A + 4/27 al figlio B. Di conseguenza la quota di partecipazione diventa 13/27 a carico della figlia + 7/27 a carico del figlio A + 7/27 a carico del figlio B. Quindi se si inseriscono queste spese nella successione la parte di spesa a carico degli estromessi diventerebbe superiore rispetto a quello che avrebbero dovuto sostenere a suo tempo se gli fosse stato chiesto di partecipare alle spese.</p><p>Per quanto riguarda il patrimonio, gli estromessi, dopo aver esperito delle ricerche presso le banche, o gli uffici postali, del quartiere o della città dove abitava la madre, e dopo aver fatto una ricerca presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, possono sostenere che il patrimonio della madre consisteva nella sola abitazione.</p><p>E quindi dal loro punto di vista sostenere che il patrimonio accertato è quello da loro indicato. Circa le donazioni avute in vita gli esclusi hanno tutto il diritto di non includerle lasciando l'obbligo della dimostra</p><p>Tu fai del terrorismo quando sostieni che i richiedenti la riduzione della eredità quando presentano la domanda sono <strong>obbligati ad indicare esattamente l'ammontare del patrimonio</strong>: secondo me loro indicano quello che si può accertare; sarà poi il convenuto che contribuirà con le sue informazioni a definire meglio l'ammontare del patrimonio.</p><p>e più passa il tempo e più diventa difficile <strong>per tutti </strong>dimostrare l'ammontare del patrimonio.</p><p>In ultimo, il denunciare le donazioni avute in vita dal decuius, è un obbligo a carico di chi ha accettato l'eredità (in caso di contestazione delle quote ereditarie): gli estromessi non si trovano in questa condizione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 221041, member: 15764"] se permetti che la spesa sia stata sostenuta da Tifany, e solo da lei, è la medesima che lo deve dimostrare; per gli estromessi, che non vivevano nella medesima casa, i lavori potevano essere stati finanziati dalla madre in considerazione che questa possedeva 6/9 di proprietà. Tra l'altro, sembra, da quanto scritto da Tifany, che, all'epoca di tali lavori, ma anche tuttora, quest'ultima non abbia chiesto ai due fratelli di partecipare pro quota alle spese. Tu mi insegni che per costituire un debito il creditore deve fare la richiesta al debitore: si può fare tale richiesta ad un defunto? Come fai a scrivere che la madre era debitrice se la figlia non le ha mai [B]chiesto ufficialmente[/B] di contribuire alle spese pro quota? Poi la suddivisione pro quota all'epoca dei lavori avrebbe dovuto essere: 6/9 alla madre + 1/9 alla figlia + 1/9 al figlio A + 1/9 al figlio B. Mettendo tutto nel calderone patrimoniale come vuo fare tu la spesa diventa: 6/27 di quota disponibile (che va comunque a carico della figlia) + 4/27 alla figlia + 4/27 al figlio A + 4/27 al figlio B. Di conseguenza la quota di partecipazione diventa 13/27 a carico della figlia + 7/27 a carico del figlio A + 7/27 a carico del figlio B. Quindi se si inseriscono queste spese nella successione la parte di spesa a carico degli estromessi diventerebbe superiore rispetto a quello che avrebbero dovuto sostenere a suo tempo se gli fosse stato chiesto di partecipare alle spese. Per quanto riguarda il patrimonio, gli estromessi, dopo aver esperito delle ricerche presso le banche, o gli uffici postali, del quartiere o della città dove abitava la madre, e dopo aver fatto una ricerca presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, possono sostenere che il patrimonio della madre consisteva nella sola abitazione. E quindi dal loro punto di vista sostenere che il patrimonio accertato è quello da loro indicato. Circa le donazioni avute in vita gli esclusi hanno tutto il diritto di non includerle lasciando l'obbligo della dimostra Tu fai del terrorismo quando sostieni che i richiedenti la riduzione della eredità quando presentano la domanda sono [B]obbligati ad indicare esattamente l'ammontare del patrimonio[/B]: secondo me loro indicano quello che si può accertare; sarà poi il convenuto che contribuirà con le sue informazioni a definire meglio l'ammontare del patrimonio. e più passa il tempo e più diventa difficile [B]per tutti [/B]dimostrare l'ammontare del patrimonio. In ultimo, il denunciare le donazioni avute in vita dal decuius, è un obbligo a carico di chi ha accettato l'eredità (in caso di contestazione delle quote ereditarie): gli estromessi non si trovano in questa condizione. [/QUOTE]
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