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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 208492" data-attributes="member: 15253"><p>Esistono altre sentenze <u>specifiche</u> della Corte di Cassazione: n. 6940/2013, n. 21478/2007, n. 11569/2006. Stabiliscono che il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione non è sanzionabile, salvo che il ritardo non si configuri come omissione (cioè quando l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione tardiva del contribuente).</p><p>L'orientamento del giudice nomofilattico è consolidato.</p><p>Ma del resto anche l'A.F., con Circolare del 19/11/1998 n. 267 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III scriveva:</p><p>"<em>Dal 1 aprile 1998 il citato art. 50, come sostituito dall'art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 473, conformandosi a quanto previsto in materia di registro, assoggetta la violazione dell'omissione alla sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio, mentre <u>non contempla più l'ipotesi della tardiva</u></em><u><em> presentazione della dichiarazione</em>".</u></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 208492, member: 15253"] Esistono altre sentenze [U]specifiche[/U] della Corte di Cassazione: n. 6940/2013, n. 21478/2007, n. 11569/2006. Stabiliscono che il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione non è sanzionabile, salvo che il ritardo non si configuri come omissione (cioè quando l'accertamento d'ufficio preceda la dichiarazione tardiva del contribuente). L'orientamento del giudice nomofilattico è consolidato. Ma del resto anche l'A.F., con Circolare del 19/11/1998 n. 267 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. III scriveva: "[I]Dal 1 aprile 1998 il citato art. 50, come sostituito dall'art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 473, conformandosi a quanto previsto in materia di registro, assoggetta la violazione dell'omissione alla sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio, mentre [U]non contempla più l'ipotesi della tardiva[/U][/I][U][I] presentazione della dichiarazione[/I]".[/U] [/QUOTE]
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