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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 208496" data-attributes="member: 15253"><p>A me risulta che quella norma dica diversamente:</p><p>"<em>Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.</em></p><p> <em>L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l' imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso.</em></p><p><em>Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.</em></p><p><em>Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non è dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione.</em></p><p><em>Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata</em>".</p><p></p><p>Ma il termine per la presentazione della voltura decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.</p><p></p><p>No. La sanzione applicabile per la mancata o tardiva presentazione delle volture catastali è da 15 euro a 61 euro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 208496, member: 15253"] A me risulta che quella norma dica diversamente: "[I]Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse. L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche l' imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non è dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata[/I]". Ma il termine per la presentazione della voltura decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di successione. No. La sanzione applicabile per la mancata o tardiva presentazione delle volture catastali è da 15 euro a 61 euro. [/QUOTE]
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