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Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Tetto di immobile ristrutturato , perdita quanto dura la garanzia dell' impresa ?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10179" data-attributes="member: 4594"><p style="text-align: left">Riporto gli articoli di riferimento del codice civile . Essendo detti articoli privi di rimandi ad altri articolo paiono comprensibili anche ai profani motivo per cui mi astego da commenti che costituirebbero solo una duplicazione( legenda : appaltatore= esecutore dell'opera ; committente=colui che ha ordinato l'esecuzione dell'opera)</p> <p style="text-align: left">.</p> <p style="text-align: left"><strong>ART. 1667</strong>. --Difformità e vizi dell'opera---L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore--Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati--L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.</p><p></p><p> </p><p><strong>Art. 1668.--Contenuto della garanzia per difetti dell'opera--</strong></p><p style="text-align: left">Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.</p><p></p><p></p><p>Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.</p><p></p><p style="margin-left: 20px"></p><p style="text-align: left"><strong>Art. 1669. --Rovina e difetti di cose immobili.---</strong>Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, <u>se, nel corso di dieci</u> <u>anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,</u> <u>rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,</u> l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.--Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.</p> <p style="text-align: left"></p> </p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10179, member: 4594"] [LEFT]Riporto gli articoli di riferimento del codice civile . Essendo detti articoli privi di rimandi ad altri articolo paiono comprensibili anche ai profani motivo per cui mi astego da commenti che costituirebbero solo una duplicazione( legenda : appaltatore= esecutore dell'opera ; committente=colui che ha ordinato l'esecuzione dell'opera) . [B]ART. 1667[/B]. --Difformità e vizi dell'opera---L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore--Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati--L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.[/LEFT] [B]Art. 1668.--Contenuto della garanzia per difetti dell'opera--[/B] [LEFT]Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.[/LEFT] Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. [INDENT] [LEFT][B]Art. 1669. --Rovina e difetti di cose immobili.---[/B]Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, [U]se, nel corso di dieci[/U] [U]anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,[/U] [U]rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,[/U] l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.--Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. [/LEFT] [/INDENT] [/QUOTE]
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