Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Finanziaria e Assicurativa
Mutui e Prestiti per la Casa
Tetto x fotovoltaico
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 440253" data-attributes="member: 57767"><p><strong><em>Mi aspetto parere positivo</em></strong></p><p>Non ci contare molta gente guarda solo i propri interessi e se può ostacola i lavori che vogliono fare gli altri condomini per godere maggiormente della loro proprietà.</p><p></p><p><strong><em>loro hanno creato due terrazze ad asola,</em></strong></p><p>La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N. 1737 del 28/01/2005 ha affermato come non può considerarsi inserito nel diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell' ultimo piano, la facoltà di trasformare parte del coperto condominiale in una terrazza al servizio esclusivo; tale opera costituisce infatti un' alterazione della cosa comune tale da sottrarla al godimento della collettività. </p><p>E' interessante al riguardo, riportare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N. 8777 del 26 ottobre 1994, che ha ritenuto la nullità della delibera assembleare con la quale il condomino era stato autorizzato a maggioranza ad aprire un varco nel tetto, trasformandolo a terrazza «a livello» per il proprio uso esclusivo, affermando così che, <strong>la modificazione, in tutto o in parte, di un ben comune in un bene esclusivo può essere validamente presa soltanto all' unanimità dei condomini.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><em>loro hanno..., disseminato il tetto di velux, macchine dei condizionatori,</em></strong></p><p>questo rientra nell' articolo 1102 c. c., in virtù del quale, ciascun condomino può apportare, a proprie spese, alla cosa comune (nel caso di specie al tetto) tutte quelle modifiche per migliorarne la propria utilità, purché non ne alteri la destinazione o non ne impedisca agli altri di farne parimenti uso.</p><p></p><p><strong><em>loro hanno..., disseminato il tetto di comignoli di caminetti,</em></strong></p><p>per questo credo che ci voglia il permesso del comune</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 440253, member: 57767"] [B][I]Mi aspetto parere positivo[/I][/B] Non ci contare molta gente guarda solo i propri interessi e se può ostacola i lavori che vogliono fare gli altri condomini per godere maggiormente della loro proprietà. [B][I]loro hanno creato due terrazze ad asola,[/I][/B] La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza N. 1737 del 28/01/2005 ha affermato come non può considerarsi inserito nel diritto di sopraelevazione spettante al proprietario dell' ultimo piano, la facoltà di trasformare parte del coperto condominiale in una terrazza al servizio esclusivo; tale opera costituisce infatti un' alterazione della cosa comune tale da sottrarla al godimento della collettività. E' interessante al riguardo, riportare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione N. 8777 del 26 ottobre 1994, che ha ritenuto la nullità della delibera assembleare con la quale il condomino era stato autorizzato a maggioranza ad aprire un varco nel tetto, trasformandolo a terrazza «a livello» per il proprio uso esclusivo, affermando così che, [B]la modificazione, in tutto o in parte, di un ben comune in un bene esclusivo può essere validamente presa soltanto all' unanimità dei condomini. [I]loro hanno..., disseminato il tetto di velux, macchine dei condizionatori,[/I][/B] questo rientra nell' articolo 1102 c. c., in virtù del quale, ciascun condomino può apportare, a proprie spese, alla cosa comune (nel caso di specie al tetto) tutte quelle modifiche per migliorarne la propria utilità, purché non ne alteri la destinazione o non ne impedisca agli altri di farne parimenti uso. [B][I]loro hanno..., disseminato il tetto di comignoli di caminetti,[/I][/B] per questo credo che ci voglia il permesso del comune [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Finanziaria e Assicurativa
Mutui e Prestiti per la Casa
Tetto x fotovoltaico
Alto