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Locazione, Affitto e Sfratto
Tinteggiatura a carico dell'inquilino dopo 18 mesi
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Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 303917"><p>A mio avviso qui non si discute di liceità o di buona fede o del fatto che il conduttore, poiché ha sottoscritto tale clausola, è obbligato a rispettarla, qui si discute della validità di una tale pattuizione.</p><p></p><p>Una clausola di questo tipo è valida solo in un contratto abitativo a canone libero (dove non ho un testo contrattuale predefinito depositato in Comune), se così contrattualmente pattuito dalle parti in deroga all’articolo 1590 cod. civ. (Restituzione della cosa locata), perché se il tuo contratto è un 3+2/ transitorio/per studenti universitari nessuna organizzazione di categoria dei proprietari e degli inquilini convaliderebbe mai una simile clausola perché nei contratti convenzionati non sono ammesse deroghe concordate alle disposizioni ministeriali: il testo contrattuale deve rispecchiare fedelmente il testo allegato al dm 30 dicembre 2002.</p><p></p><p>In un 3+2 non è possibile derogare dalla previsione dell’articolo 9 (Consegna) che riprende appunto il 1590: <em>“il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno”. </em>Pertanto, in un concordato è il locatore che ripristina la tinteggiatura originaria perché non è possibile inserire in calce all’articolo 15 titolato “Varie” pattuizioni aggiunte di natura derogatoria alle disposizioni ministeriali, imponendo coattivamente al conduttore di eliminare le cause del deterioramento dovuto all’uso al termine della locazione (tra l’altro affidandosi a terzi scelti appositamente dal locatore), di fatto azzerando il rischio della normale usura delle pareti e dei soffitti per i quali il conduttore paga già un canone legale calmierato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 303917"] A mio avviso qui non si discute di liceità o di buona fede o del fatto che il conduttore, poiché ha sottoscritto tale clausola, è obbligato a rispettarla, qui si discute della validità di una tale pattuizione. Una clausola di questo tipo è valida solo in un contratto abitativo a canone libero (dove non ho un testo contrattuale predefinito depositato in Comune), se così contrattualmente pattuito dalle parti in deroga all’articolo 1590 cod. civ. (Restituzione della cosa locata), perché se il tuo contratto è un 3+2/ transitorio/per studenti universitari nessuna organizzazione di categoria dei proprietari e degli inquilini convaliderebbe mai una simile clausola perché nei contratti convenzionati non sono ammesse deroghe concordate alle disposizioni ministeriali: il testo contrattuale deve rispecchiare fedelmente il testo allegato al dm 30 dicembre 2002. In un 3+2 non è possibile derogare dalla previsione dell’articolo 9 (Consegna) che riprende appunto il 1590: [I]“il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno”. [/I]Pertanto, in un concordato è il locatore che ripristina la tinteggiatura originaria perché non è possibile inserire in calce all’articolo 15 titolato “Varie” pattuizioni aggiunte di natura derogatoria alle disposizioni ministeriali, imponendo coattivamente al conduttore di eliminare le cause del deterioramento dovuto all’uso al termine della locazione (tra l’altro affidandosi a terzi scelti appositamente dal locatore), di fatto azzerando il rischio della normale usura delle pareti e dei soffitti per i quali il conduttore paga già un canone legale calmierato. [/QUOTE]
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