Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Tinteggiatura a carico dell'inquilino dopo 18 mesi
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Bluechewanna" data-source="post: 303926"><p>Nelle locazioni abitative cosiddette “libere”, con durata di quattro anni più quattro, non esiste uno schema blindato, i patti sono rimessi alla libera determinazione delle parti. Qui non esiste un contratto-tipo predefinito a livello centrale, i cui contenuti sono recepiti a livello periferico dalle organizzazioni di categoria e depositato in Comune, come non esiste un contratto calmierato dalla legge.</p><p></p><p>E così, per esempio, è legittimo prevedere che tutte le spese di manutenzione necessarie per mantenere l’immobile locato restino a carico dell’inquilino, anche quelle che per legge dovrebbero invece essere sopportate dal locatore.</p><p></p><p>Allo stesso modo, al momento dell’intesa è legittimo pattuire che il deterioramento dovuto all’uso non esoneri l’inquilino dal ripristinare il bene nello stato iniziale: il 1590 non è norma inderogabile, come altre del resto (1576, 1609, 1584 ecc.). La clausola sicuramente non è vessatoria. Il problema semmai è se la clausola è nulla.</p><p></p><p>Per quanto riguarda i contratti a canone libero, la questione è problematica e dibattuta in quanto va risolta attraverso la precisa portata del nuovo testo dell’art.13, co.4 della legge 431 che ora vieta per i contratti stipulati in base al co.1 dell’art.2 <em>“qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito” </em>(nella nuova formulazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 sono scomparsi dal testo tutti gli obblighi a carico del conduttore nonchè le clausole o vantaggi economici e normativi a favore del locatore diretti ad attribuirgli un canone superiore a quello contrattualmente stabilito).</p><p></p><p>E’ indubbio che la clausola della ritinteggiatura finale o le spese di straordinaria manutenzione e via dicendo addossate all’inquilino hanno un’evidente natura patrimoniale, in quanto comportano un vantaggio economico, sia pure indiretto, al locatore, esonerandolo dall’affrontare tutta una serie di spese cui invece sarebbe tenuto. Il vantaggio del locatore è del tutto evidente, ma tali clausole, secondo dottrina, non sono affette da nullità in quanto non incidono sul canone <em>“contrattualmente stabilito”</em>, determinandone un aumento rispetto a quello pattuito.</p><p></p><p>La liceità di tali pattuizioni risiede nel fatto che esse costituiscono una componente essenziale, al pari del canone, di quel particolarissimo negozio caratterizzato da prestazioni corrispettive reciproche chiamato LOCAZIONE (io ti consegno dei locali perché tu possa goderne l’uso, e tu, in cambio, mi versi una determinata somma annua), e, di conseguenza, essendo la misura del canone lasciata alla libera disponibilità delle parti, se convenute in un contatto abitativo “libero” (non presidiato dall’art.79 della legge 392) non sono affette da nullità.</p><p></p><p>Tuttavia, va ricordato che la giurisprudenza si è posta ultimamente in direzione opposta alla dottrina e ritiene superflua e superata la distinzione con le locazioni non abitative, reputando che clausole che addossino all’inquilino obblighi di tale natura, spettanti al locatore, siano nulle: che il canone sia determinato dalle parti (nelle locazioni abitative “libere” e nelle locazioni non abitative) o dalla legge (nelle locazioni convenzionate) è del tutto ininfluente, in quanto non invalida minimamente quella che è la ragione dello scambio tra la prestazione di godimento assunta dal locatore e la controprestazione del conduttore che sorgono dal contratto di locazione.</p><p></p><p>Ogni beneficio economico patrimoniale convenuto a favore del locatore si considera come integrativo del canone, in quanto incide sul suo ammontare e, quindi, del corrispettivo della locazione e il corrispettivo per il godimento del bene è costituito dal canone e non da altre voci che, in maniera più o meno larvata, vanno ad alterare la corrispettività tra le due prestazioni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bluechewanna, post: 303926"] Nelle locazioni abitative cosiddette “libere”, con durata di quattro anni più quattro, non esiste uno schema blindato, i patti sono rimessi alla libera determinazione delle parti. Qui non esiste un contratto-tipo predefinito a livello centrale, i cui contenuti sono recepiti a livello periferico dalle organizzazioni di categoria e depositato in Comune, come non esiste un contratto calmierato dalla legge. E così, per esempio, è legittimo prevedere che tutte le spese di manutenzione necessarie per mantenere l’immobile locato restino a carico dell’inquilino, anche quelle che per legge dovrebbero invece essere sopportate dal locatore. Allo stesso modo, al momento dell’intesa è legittimo pattuire che il deterioramento dovuto all’uso non esoneri l’inquilino dal ripristinare il bene nello stato iniziale: il 1590 non è norma inderogabile, come altre del resto (1576, 1609, 1584 ecc.). La clausola sicuramente non è vessatoria. Il problema semmai è se la clausola è nulla. Per quanto riguarda i contratti a canone libero, la questione è problematica e dibattuta in quanto va risolta attraverso la precisa portata del nuovo testo dell’art.13, co.4 della legge 431 che ora vieta per i contratti stipulati in base al co.1 dell’art.2 [I]“qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito” [/I](nella nuova formulazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 sono scomparsi dal testo tutti gli obblighi a carico del conduttore nonchè le clausole o vantaggi economici e normativi a favore del locatore diretti ad attribuirgli un canone superiore a quello contrattualmente stabilito). E’ indubbio che la clausola della ritinteggiatura finale o le spese di straordinaria manutenzione e via dicendo addossate all’inquilino hanno un’evidente natura patrimoniale, in quanto comportano un vantaggio economico, sia pure indiretto, al locatore, esonerandolo dall’affrontare tutta una serie di spese cui invece sarebbe tenuto. Il vantaggio del locatore è del tutto evidente, ma tali clausole, secondo dottrina, non sono affette da nullità in quanto non incidono sul canone [I]“contrattualmente stabilito”[/I], determinandone un aumento rispetto a quello pattuito. La liceità di tali pattuizioni risiede nel fatto che esse costituiscono una componente essenziale, al pari del canone, di quel particolarissimo negozio caratterizzato da prestazioni corrispettive reciproche chiamato LOCAZIONE (io ti consegno dei locali perché tu possa goderne l’uso, e tu, in cambio, mi versi una determinata somma annua), e, di conseguenza, essendo la misura del canone lasciata alla libera disponibilità delle parti, se convenute in un contatto abitativo “libero” (non presidiato dall’art.79 della legge 392) non sono affette da nullità. Tuttavia, va ricordato che la giurisprudenza si è posta ultimamente in direzione opposta alla dottrina e ritiene superflua e superata la distinzione con le locazioni non abitative, reputando che clausole che addossino all’inquilino obblighi di tale natura, spettanti al locatore, siano nulle: che il canone sia determinato dalle parti (nelle locazioni abitative “libere” e nelle locazioni non abitative) o dalla legge (nelle locazioni convenzionate) è del tutto ininfluente, in quanto non invalida minimamente quella che è la ragione dello scambio tra la prestazione di godimento assunta dal locatore e la controprestazione del conduttore che sorgono dal contratto di locazione. Ogni beneficio economico patrimoniale convenuto a favore del locatore si considera come integrativo del canone, in quanto incide sul suo ammontare e, quindi, del corrispettivo della locazione e il corrispettivo per il godimento del bene è costituito dal canone e non da altre voci che, in maniera più o meno larvata, vanno ad alterare la corrispettività tra le due prestazioni. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Tinteggiatura a carico dell'inquilino dopo 18 mesi
Alto