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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 46842" data-attributes="member: 13295"><p>Adime, non è per mia volontà, ma incespichi sempre, volutamente o occasionalmente non importa, sul mio percorso, e per questo sono costretto a richiamarti affinchè rientri nei ranghi e non <strong>disinformi</strong> i partecipanti al forum.</p><p>L'umiltà è un grande valore che tu poco conosci. Questo valore, <strong>l'umiltà</strong>imporrebbe di tacere quando non si conosce, o si ignora un certo qualcosa.</p><p>Ciò premesso, quanto hai affermato non corrisponde al vero!</p><p>Sul tema da te inconsciamente introdotto leggi la seguente sent della Cass. e comprendi, o cerca di comprendere il concetto di <strong>vessatorietà di una clausola contrattuale:</strong></p><p>Cassazione civile, sez. lav., 22 marzo 2006 , n. 6314</p><p>Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c..</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 46842, member: 13295"] Adime, non è per mia volontà, ma incespichi sempre, volutamente o occasionalmente non importa, sul mio percorso, e per questo sono costretto a richiamarti affinchè rientri nei ranghi e non [B]disinformi[/B] i partecipanti al forum. L'umiltà è un grande valore che tu poco conosci. Questo valore, [B]l'umiltà[/B]imporrebbe di tacere quando non si conosce, o si ignora un certo qualcosa. Ciò premesso, quanto hai affermato non corrisponde al vero! Sul tema da te inconsciamente introdotto leggi la seguente sent della Cass. e comprendi, o cerca di comprendere il concetto di [B]vessatorietà di una clausola contrattuale:[/B] Cassazione civile, sez. lav., 22 marzo 2006 , n. 6314 Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c.. [/QUOTE]
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