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Trascrizioni di accettazione tacita di eredità
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 442683" data-attributes="member: 15253"><p>No.</p><p>Il notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c (qualora non trovasi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita), <strong>è tenuto</strong> anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.; sull’originale dell’atto stipulato il notaio avrà cura di annotare gli estremi della trascrizione dell’accettazione tacita.</p><p><u>Ma</u>:</p><p>Il notaio <u>può</u> omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora consti la <u>espressa dispensa delle parti</u>; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi pregressi vi siano acquisti mortis causa non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti (e in particolare dalla parte cessionaria), dovrà risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 442683, member: 15253"] No. Il notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c (qualora non trovasi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita), [B]è tenuto[/B] anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.; sull’originale dell’atto stipulato il notaio avrà cura di annotare gli estremi della trascrizione dell’accettazione tacita. [U]Ma[/U]: Il notaio [U]può[/U] omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora consti la [U]espressa dispensa delle parti[/U]; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi pregressi vi siano acquisti mortis causa non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti (e in particolare dalla parte cessionaria), dovrà risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo. [/QUOTE]
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