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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 197408" data-attributes="member: 4594"><p><strong>mutuando dall'art.Art. 66. disp. att. codice civile (unico che tratta della questione delle modalità di comunicazione ) </strong></p><p>1.L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.</p><p>2.In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.</p><p>3.<span style="color: rgb(179, 0, 0)"><strong>L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, <u>deve essere comunicato</u> almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione,<u> a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano</u>, <u>e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione</u>. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (1)</strong></span></p><p>4.L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (2)</p><p>5.L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. (2)</p><p>-----------------------------------------------------------------------------------------------</p><p>Il comma 3 a mio parere implica un obbligo a carico dell' AC assolvibile a sua discrezione con una qualsiasi delle modalità indicate e non un diritto per il condomino ad una specifica modalità . Bisognerebbe variare il regolamento condominiale per sancire chiaramente il diritto del condomino nel senso auspicato</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 197408, member: 4594"] [B]mutuando dall'art.Art. 66. disp. att. codice civile (unico che tratta della questione delle modalità di comunicazione ) [/B] 1.L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. 2.In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. 3.[COLOR=rgb(179, 0, 0)][B]L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, [U]deve essere comunicato[/U] almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione,[U] a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano[/U], [U]e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione[/U]. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (1)[/B][/COLOR] 4.L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (2) 5.L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. (2) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Il comma 3 a mio parere implica un obbligo a carico dell' AC assolvibile a sua discrezione con una qualsiasi delle modalità indicate e non un diritto per il condomino ad una specifica modalità . Bisognerebbe variare il regolamento condominiale per sancire chiaramente il diritto del condomino nel senso auspicato [/QUOTE]
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