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Un immobile è "libero da oneri giuridici e materiali" in caso di causa condominiale ?
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 29546" data-attributes="member: 4594"><p>IL MIO PARERE SINTETIZZANDO: IL DISSENSO SULLE LITI IN CONDOMINIO</p><p>La domanda che ci si pone in genere è questa: se il condominio è stato citato davanti al giudice come nel caso , le spese legali relative alla vertenza devono essere sostenute solo dai condomini che hanno votato per resistere o devono essere imputate a tutti in quanto la decisione di resistere è il risultato di una decisione assembleare adottata a maggioranza?</p><p></p><p>Il dissenso di un condomino dalle liti è regolato dall’articolo 1132, codice civile ( come ben riferito da Gatta ) che riporto precisamente perchè di facile comprensione anche ai non adddetii ai lavori :</p><p>«qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il <strong>condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza</strong>. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. - ( <strong>n.d.r. in caso sfavorevole) il condomino dissenziente <u><strong>ha diritto di rivalsa </strong></u>per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.</strong> <strong>Se l'esito della lite è stato favorevole </strong>al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente». </p><p></p><p>In conclusione : </p><p>Ipotesi 1 -Il dissenziante <strong>sostiene le spese della causa </strong>, ma ha diritto al rimborso se il condominio perde. </p><p></p><p>Ipotesi 2 -Se il condominio vince e il dissociato ne trae vantaggio concorre a quella parte di spese che non è stato possibile recuperare nella causa: succede infatti talvolta che l'avvocato costi 4000 euro e in caso di vittoria il giudice ne liquidi solo 3000 che verranno cosi' versate dal perdente al condominio vittorioso ; Risultato sulla perdita di 1000 euro deve concorre anche il dissenziente:</p><p>In definitiva il dissenziente </p><p>-avrà a monte partecipato (provvisoriamente ) alla spesa di 4000 proquota, </p><p>-beneficierà di un accredito di 3000 proquota ,</p><p>-resteranno a suo carico 1000 proquota </p><p>----------------------------------------</p><p>Pertanto occorre verificare nei bilanci precedenti se tale spesa le è stata provvisoriamente addebitata o meno. IN funzione di questa informazione saprà regolarsi circa la sua posizione che è la stessa che erediterà il possibile acquirente</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 29546, member: 4594"] IL MIO PARERE SINTETIZZANDO: IL DISSENSO SULLE LITI IN CONDOMINIO La domanda che ci si pone in genere è questa: se il condominio è stato citato davanti al giudice come nel caso , le spese legali relative alla vertenza devono essere sostenute solo dai condomini che hanno votato per resistere o devono essere imputate a tutti in quanto la decisione di resistere è il risultato di una decisione assembleare adottata a maggioranza? Il dissenso di un condomino dalle liti è regolato dall’articolo 1132, codice civile ( come ben riferito da Gatta ) che riporto precisamente perchè di facile comprensione anche ai non adddetii ai lavori : «qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il [B]condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza[/B]. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. - ( [B]n.d.r. in caso sfavorevole) il condomino dissenziente [U][B]ha diritto di rivalsa [/B][/U]per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.[/B] [B]Se l'esito della lite è stato favorevole [/B]al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente». In conclusione : Ipotesi 1 -Il dissenziante [B]sostiene le spese della causa [/B], ma ha diritto al rimborso se il condominio perde. Ipotesi 2 -Se il condominio vince e il dissociato ne trae vantaggio concorre a quella parte di spese che non è stato possibile recuperare nella causa: succede infatti talvolta che l'avvocato costi 4000 euro e in caso di vittoria il giudice ne liquidi solo 3000 che verranno cosi' versate dal perdente al condominio vittorioso ; Risultato sulla perdita di 1000 euro deve concorre anche il dissenziente: In definitiva il dissenziente -avrà a monte partecipato (provvisoriamente ) alla spesa di 4000 proquota, -beneficierà di un accredito di 3000 proquota , -resteranno a suo carico 1000 proquota ---------------------------------------- Pertanto occorre verificare nei bilanci precedenti se tale spesa le è stata provvisoriamente addebitata o meno. IN funzione di questa informazione saprà regolarsi circa la sua posizione che è la stessa che erediterà il possibile acquirente [/QUOTE]
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