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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 217585"><p>Questo viene indicato nella Circolare 2/E del 21 Febbraio 2014, con cio' sancendo la fattibilita'</p><p></p><p>Le agevolazioni ‘prima casa’, sussistendone le condizioni, si applicano, inoltre, anche per le ipotesi di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici ‘prima casa’, sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa.</p><p>Per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con le agevolazioni, dovrà essere accatastato, ricorrendone i presupposti, nelle categorie da A/2 ad A/7 che possono beneficiare</p><p>dell’agevolazione, con esclusione,</p><p>dunque delle categorie catastali A/1,</p><p>A/8 e A/9.</p><p></p><p>Quanto al problema dell'unificazione impossibile, viene prospettata da alcuni tal soluzione: </p><p></p><p>Nel caso in cui i due immobili attigui siano intestati a due soggetti diversi, situazione che non ne permette la fusione catastale, si potrebbe ricorrere all’accatastamento unitario ai fini fiscali.</p><p>L’accatastamento fiscale si ottiene all’Ufficio del Catasto competente, di annotare negli atti catastali le rendite che potrebbero essere attribuite agli immobili nel caso in cui avvenisse la loro fusione. Nessuna modifica quindi per quanto riguarda l’iscrizione in catasto delle due unità che rimane comunque distinta e separata, ciò che cambia è che l’imponibile su cui graverà l’aliquota ridotta sarà dato dalla sommatoria dei rispettivi imponibili riferiti ai due distinti immobili.</p><p></p><p>:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 217585"] Questo viene indicato nella Circolare 2/E del 21 Febbraio 2014, con cio' sancendo la fattibilita' Le agevolazioni ‘prima casa’, sussistendone le condizioni, si applicano, inoltre, anche per le ipotesi di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici ‘prima casa’, sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa. Per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con le agevolazioni, dovrà essere accatastato, ricorrendone i presupposti, nelle categorie da A/2 ad A/7 che possono beneficiare dell’agevolazione, con esclusione, dunque delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Quanto al problema dell'unificazione impossibile, viene prospettata da alcuni tal soluzione: Nel caso in cui i due immobili attigui siano intestati a due soggetti diversi, situazione che non ne permette la fusione catastale, si potrebbe ricorrere all’accatastamento unitario ai fini fiscali. L’accatastamento fiscale si ottiene all’Ufficio del Catasto competente, di annotare negli atti catastali le rendite che potrebbero essere attribuite agli immobili nel caso in cui avvenisse la loro fusione. Nessuna modifica quindi per quanto riguarda l’iscrizione in catasto delle due unità che rimane comunque distinta e separata, ciò che cambia è che l’imponibile su cui graverà l’aliquota ridotta sarà dato dalla sommatoria dei rispettivi imponibili riferiti ai due distinti immobili. : [/QUOTE]
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