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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Uso gratuito di abitazione conteggiato poi nell' eredità?
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 294782" data-attributes="member: 15764"><p>Presumibilmente no, anche se potrebbe anche aver conseguito la laurea in legge e non aver fatto l'esame per esercitare l'attività forense. Ma questo non gli preclude il diritto di esprimere un parere in merito, sopratutto se per lavoro fa il Consulente Tecnico del Tribunale o il Consulente Tecnico di Parte: può aver avuto delle esperienze in merito.</p><p>In un tuo intervento precedente avevi postato un collegamento interessante sull'argomento, anche se poi tutte le vicende hanno una loro storia e non è detto che il parere della Cassazione venga confermato (lo ha confermato l'avvocato dicendo"andiamo in causa e poi vediamo come va"):</p><p>"<em>Cassazione Civile n. 24866/2006: “<strong>In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi</strong>, atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'”animus donandi”, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario”</em>.</p><p>In pratica il nonno della postante, ha sempre mantenuto la proprietà dell'appartamento, anche durante il comodato d'uso gratuito. Con la sua morte il bene è rientrato nell'asse ereditario perché la casa è di sua proprietà. Unica cosa: con la morte del proprietario la beneficiaria del comodato d'uso dovrebbe lasciare in tempi brevi l'appartamento ai legittimi eredi o agli eredi testamentari dell'appartamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 294782, member: 15764"] Presumibilmente no, anche se potrebbe anche aver conseguito la laurea in legge e non aver fatto l'esame per esercitare l'attività forense. Ma questo non gli preclude il diritto di esprimere un parere in merito, sopratutto se per lavoro fa il Consulente Tecnico del Tribunale o il Consulente Tecnico di Parte: può aver avuto delle esperienze in merito. In un tuo intervento precedente avevi postato un collegamento interessante sull'argomento, anche se poi tutte le vicende hanno una loro storia e non è detto che il parere della Cassazione venga confermato (lo ha confermato l'avvocato dicendo"andiamo in causa e poi vediamo come va"): "[I]Cassazione Civile n. 24866/2006: “[B]In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi[/B], atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell'”animus donandi”, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario”[/I]. In pratica il nonno della postante, ha sempre mantenuto la proprietà dell'appartamento, anche durante il comodato d'uso gratuito. Con la sua morte il bene è rientrato nell'asse ereditario perché la casa è di sua proprietà. Unica cosa: con la morte del proprietario la beneficiaria del comodato d'uso dovrebbe lasciare in tempi brevi l'appartamento ai legittimi eredi o agli eredi testamentari dell'appartamento. [/QUOTE]
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