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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 33118" data-attributes="member: 13295"><p>Pacifica è l'estinzione di una servitù per non uso di oltre 20 anni. Nel suo secondo posto ho avuto modo di capire il c.d. promesso scambio tra il condominio e Tizio: Tizio in favore del condominio avrebbe assunto una servitù facendo interrare nel suo giardino il serbatoio necessario ad alimentare la caldaia condominiale, e in cambio ha ricevuto la promessa della cessione di un locale condominiale (C/2); locale questo non attiguo nè pertinaziale alla sua proprietà. Lei si limita a parlare di scrittura privata, ma non dice espressamente se Tizio ha esercitato un possesso costante ed ininterrotto. Tizio avrebbe ben potuto far valere la scrittura privata per pretendere il trasferimento di proprietà senza necessità di ricorrere all'usucapione.</p><p>La legge disciplina la c.d. accessione del possesso: </p><p>successore a titolo particolare (quale il legatario per quanto attiene agli acquisti mortis causa, ovvero il subacquirente a titolo oneroso della res in conseguenza della stipulazione di un atto tra vivi) acquista un possesso qualitativamente diverso, nuovo. Esso non rappresenta cioè la continuazione del possesso del dante causa, avendo piuttosto inizio, a far tempo dall'acquisto, un possesso nuovo, connotato da caratteri propri ed autonomi. Giova a questo proposito precisare che l'atto di acquisto deve avere ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su un bene, una cosa, non potendo avere quale punto di riferimento il possesso in sè e per sè considerato (Cass.Civ. Sez.II, 6489/98 ).</p><p></p><p>Il fenomeno (art. 1146, II comma, cod.civ.), ben distinto da quello della successione del possesso, viene appellato accessione del possesso ( accessio possessionis ). La norma indicata dispone che il successore a titolo particolare, può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Dunque se Tizio lega, ovvero vende (Cass.Civ. Sez.II, 456/82 ) a Caio un bene in relazione al quale vantava una situazione possessoria di buona fede, nonchè esente da vizi (non violenta nè clandestina), a Caio converrà unire il proprio possesso a quello di Tizio (per esempio ai fini dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 cod.civ., venendosi a sommare il tempo trascorso anteriormente all'apertura della successione a quello dell'acquisto di Caio) (Cass.Civ. Sez.II, 1906/77 ).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 33118, member: 13295"] Pacifica è l'estinzione di una servitù per non uso di oltre 20 anni. Nel suo secondo posto ho avuto modo di capire il c.d. promesso scambio tra il condominio e Tizio: Tizio in favore del condominio avrebbe assunto una servitù facendo interrare nel suo giardino il serbatoio necessario ad alimentare la caldaia condominiale, e in cambio ha ricevuto la promessa della cessione di un locale condominiale (C/2); locale questo non attiguo nè pertinaziale alla sua proprietà. Lei si limita a parlare di scrittura privata, ma non dice espressamente se Tizio ha esercitato un possesso costante ed ininterrotto. Tizio avrebbe ben potuto far valere la scrittura privata per pretendere il trasferimento di proprietà senza necessità di ricorrere all'usucapione. La legge disciplina la c.d. accessione del possesso: successore a titolo particolare (quale il legatario per quanto attiene agli acquisti mortis causa, ovvero il subacquirente a titolo oneroso della res in conseguenza della stipulazione di un atto tra vivi) acquista un possesso qualitativamente diverso, nuovo. Esso non rappresenta cioè la continuazione del possesso del dante causa, avendo piuttosto inizio, a far tempo dall'acquisto, un possesso nuovo, connotato da caratteri propri ed autonomi. Giova a questo proposito precisare che l'atto di acquisto deve avere ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su un bene, una cosa, non potendo avere quale punto di riferimento il possesso in sè e per sè considerato (Cass.Civ. Sez.II, 6489/98 ). Il fenomeno (art. 1146, II comma, cod.civ.), ben distinto da quello della successione del possesso, viene appellato accessione del possesso ( accessio possessionis ). La norma indicata dispone che il successore a titolo particolare, può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Dunque se Tizio lega, ovvero vende (Cass.Civ. Sez.II, 456/82 ) a Caio un bene in relazione al quale vantava una situazione possessoria di buona fede, nonchè esente da vizi (non violenta nè clandestina), a Caio converrà unire il proprio possesso a quello di Tizio (per esempio ai fini dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 cod.civ., venendosi a sommare il tempo trascorso anteriormente all'apertura della successione a quello dell'acquisto di Caio) (Cass.Civ. Sez.II, 1906/77 ). [/QUOTE]
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