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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Usufrutto con contratto di Comodato gratuito e ristrutturazione
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 390766" data-attributes="member: 15253"><p>Il possesso è, ex art. 1140 c.c., <em>il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.</em></p><p>La detenzione, invece, non è l'esercizio di poteri sulla cosa in nome proprio, poiché la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, come per esempio accade al conduttore nel contratto di locazione, o al comodatario, nel contratto di comodato.</p><p>L'art. seguente, il 1141 c.c., recita:</p><p><em>Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.</em></p><p><em>Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.</em></p><p>Quindi, la detenzione per evolvere in possesso (che è richiesto al fine di poter dare inizio al periodo utile ai fini dell'usucapione), è necessario che intervenga l'interversione del possesso. Il detentore deve manifestare al possessore che comincia a possedere la cosa in nome proprio. O vi deve essere un comportamento concludente, da cui si possa desumere che il possessore <em>nomine alieno</em> ha cessato di possedere in nome altrui e ha incominciato un possesso per conto e in nome proprio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 390766, member: 15253"] Il possesso è, ex art. 1140 c.c., [I]il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.[/I] La detenzione, invece, non è l'esercizio di poteri sulla cosa in nome proprio, poiché la sua relazione con la cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento, come per esempio accade al conduttore nel contratto di locazione, o al comodatario, nel contratto di comodato. L'art. seguente, il 1141 c.c., recita: [I]Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale.[/I] Quindi, la detenzione per evolvere in possesso (che è richiesto al fine di poter dare inizio al periodo utile ai fini dell'usucapione), è necessario che intervenga l'interversione del possesso. Il detentore deve manifestare al possessore che comincia a possedere la cosa in nome proprio. O vi deve essere un comportamento concludente, da cui si possa desumere che il possessore [I]nomine alieno[/I] ha cessato di possedere in nome altrui e ha incominciato un possesso per conto e in nome proprio. [/QUOTE]
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