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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Usufrutto con donazione e morte, come si risolve?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 337293" data-attributes="member: 15253"><p>Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 c.c. a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.</p><p>Quindi i valori dei beni donati per il solo diritto di nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto in capo al donante, quando si tratta di effettuare i calcoli per verificare se le donazioni abbiano leso la quota spettante ai legittimari del donante, dovranno essere considerati per il loro intero valore (al momento di apertura della successione, e cioè alla data in cui il donante muore) e non per i soli valori della nuda proprietà.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 337293, member: 15253"] Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 c.c. a 750 c.c., e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre. Quindi i valori dei beni donati per il solo diritto di nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto in capo al donante, quando si tratta di effettuare i calcoli per verificare se le donazioni abbiano leso la quota spettante ai legittimari del donante, dovranno essere considerati per il loro intero valore (al momento di apertura della successione, e cioè alla data in cui il donante muore) e non per i soli valori della nuda proprietà. [/QUOTE]
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