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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 351999"><p>[URL unfurl="true"]https://www.laleggepertutti.it/149639_eredita-i-diritti-dei-nipoti-se-rinuncia-il-figlio-del-defunto[/URL]</p><p></p><p></p><p><em></em></p><p><em>La risposta al dubbio del lettore è contenuta nell’articolo 467 del codice civile che recita testualmente: «La <strong>rappresentazione</strong> fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato». Ciò significa che, in caso di rinuncia del figlio della signora deceduta, le nipoti subentrerebbero nell’identica posizione di diritto già vantata dal precedente chiamato all’<strong>eredità</strong>. Questo, in altre parole, comporta che le nipoti non sarebbero automaticamente eredi della signora defunta ma, in prima istanza, delle semplici chiamate all’eredità di quest’ultima. Come tali a loro spetta il diritto di scegliere se accettare o <strong>rinunciare all’eredità</strong>della nonna entro i termini di prescrizione (dieci anni dall’<strong>apertura della successione</strong>) stabiliti per legge. In caso di rinuncia delle nipoti, la stessa situazione verrebbe a presentarsi anche per le bisnipoti, con l’aggravante che nella permanenza della minore età si imporrebbe un’autorizzazione del giudice tanto per l’accettazione (in questo caso necessariamente con beneficio d’inventario <strong>[1]</strong> quanto per la rinuncia.</em></p><p><em>Articolo tratto da una <a href="https://www.lexdo.it/modello/contratto-di-consulenza/?utm_source=llpt&utm_medium=paidlink&utm_campaign=autolinks&utm_term=consulenza&partnercode=llpt" target="_blank">consulenza</a> dell’avv. <strong>Enrico Braiato</strong></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 351999"] [URL unfurl="true"]https://www.laleggepertutti.it/149639_eredita-i-diritti-dei-nipoti-se-rinuncia-il-figlio-del-defunto[/URL] [I] La risposta al dubbio del lettore è contenuta nell’articolo 467 del codice civile che recita testualmente: «La [B]rappresentazione[/B] fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato». Ciò significa che, in caso di rinuncia del figlio della signora deceduta, le nipoti subentrerebbero nell’identica posizione di diritto già vantata dal precedente chiamato all’[B]eredità[/B]. Questo, in altre parole, comporta che le nipoti non sarebbero automaticamente eredi della signora defunta ma, in prima istanza, delle semplici chiamate all’eredità di quest’ultima. Come tali a loro spetta il diritto di scegliere se accettare o [B]rinunciare all’eredità[/B]della nonna entro i termini di prescrizione (dieci anni dall’[B]apertura della successione[/B]) stabiliti per legge. In caso di rinuncia delle nipoti, la stessa situazione verrebbe a presentarsi anche per le bisnipoti, con l’aggravante che nella permanenza della minore età si imporrebbe un’autorizzazione del giudice tanto per l’accettazione (in questo caso necessariamente con beneficio d’inventario [B][1][/B] quanto per la rinuncia. Articolo tratto da una [URL='https://www.lexdo.it/modello/contratto-di-consulenza/?utm_source=llpt&utm_medium=paidlink&utm_campaign=autolinks&utm_term=consulenza&partnercode=llpt']consulenza[/URL] dell’avv. [B]Enrico Braiato[/B][/I] [/QUOTE]
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