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Locazione, Affitto e Sfratto
Variazione canone in contratto di locazione commerciale
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 127859" data-attributes="member: 17237"><p>Probabilmente hai delle idee confuse sui contratti ad uso commerciale.</p><p>Nel tuo caso (contratto di 6 anni) puoi solo applicare l'aumento pari al 75% dell'indice ISTAT F.O.I. dal mese di stipula al corrispondente mese dell'anno in corso (odi quello precedente se il mese corrispondente non è ancora sopraggiunto).</p><p>L'aumento è applicabile solo dal momento della tua richiesta che va fatta tramite lettera raccomandata a.r. e non puoi recuperare gli aumenti non richiesti.</p><p>Se l'inquilino è d'accordo (cosa di cui dubito) potete risolvere di comune accordo, per iscritto, il presente contratto e stipularne uno nuovo con un canone di locazione diverso, in modo da applicare il canone che desideri tu.</p><p>Ma se l'inquilino non è d'accordo, egli ha diritto a rimanere nei locali per altri 3+6 anni con il canone che varia solo delle percentuali di cui sopra.</p><p>Ti riporto cosa dice la Legge 392/78.</p><p></p><p><em><strong>Art. 32 - Aggiornamento del canone</strong></em></p><p><em>Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’art. 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo (1).</em></p><p><em>(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 9-sexies, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in l. 5 aprile 1985, n. 118 e dalla Legge 14/2009.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 127859, member: 17237"] Probabilmente hai delle idee confuse sui contratti ad uso commerciale. Nel tuo caso (contratto di 6 anni) puoi solo applicare l'aumento pari al 75% dell'indice ISTAT F.O.I. dal mese di stipula al corrispondente mese dell'anno in corso (odi quello precedente se il mese corrispondente non è ancora sopraggiunto). L'aumento è applicabile solo dal momento della tua richiesta che va fatta tramite lettera raccomandata a.r. e non puoi recuperare gli aumenti non richiesti. Se l'inquilino è d'accordo (cosa di cui dubito) potete risolvere di comune accordo, per iscritto, il presente contratto e stipularne uno nuovo con un canone di locazione diverso, in modo da applicare il canone che desideri tu. Ma se l'inquilino non è d'accordo, egli ha diritto a rimanere nei locali per altri 3+6 anni con il canone che varia solo delle percentuali di cui sopra. Ti riporto cosa dice la Legge 392/78. [I][B]Art. 32 - Aggiornamento del canone[/B] Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’art. 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo (1). (1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 9-sexies, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in l. 5 aprile 1985, n. 118 e dalla Legge 14/2009.[/I] [/QUOTE]
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