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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 251306" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 16-bis, comma 8 del TUIR (approvato con D.P.R. n. 917/1986):</p><p><em>In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, <u>salvo diverso accordo delle parti</u>, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.</em></p><p></p><p>Quindi la risposta è: sì, ma solo se vi accorderete in tal senso nell'atto di compravendita.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 251306, member: 15253"] Art. 16-bis, comma 8 del TUIR (approvato con D.P.R. n. 917/1986): [I]In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, [U]salvo diverso accordo delle parti[/U], all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.[/I] Quindi la risposta è: sì, ma solo se vi accorderete in tal senso nell'atto di compravendita. [/QUOTE]
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