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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 334786" data-attributes="member: 15253"><p>No. Art. 2657, primo comma c.c.:</p><p><em>La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata <u>con sottoscrizione autenticata</u> o accertata giudizialmente.</em></p><p><em></em></p><p>Pertanto, se si acquista un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi si deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda <em>ex </em>art. 2652, n. 3 c.c., e ottenuta la pronuncia favorevole, si deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo <em>ex </em>art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, <em>ex </em>art. 2658 c.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 334786, member: 15253"] No. Art. 2657, primo comma c.c.: [I]La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata [U]con sottoscrizione autenticata[/U] o accertata giudizialmente. [/I] Pertanto, se si acquista un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi si deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda [I]ex [/I]art. 2652, n. 3 c.c., e ottenuta la pronuncia favorevole, si deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo [I]ex [/I]art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, [I]ex [/I]art. 2658 c.c. [/QUOTE]
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