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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Vendita d'immobile acquistato con agevolazioni prima casa e acquisto di altro prima dei cinque anni
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10428" data-attributes="member: 4594"><p><span style="color: #003366"><span style="font-family: 'Verdana'">Confermando le giuste considerazioni dei professionisti che mi hanno preceduto, riporto la norma letterale . Non ravvisandosi le condizioni sottolienate in quei termini la conlcusione ovvia è quella come detto già espressa da chi mi ha preceduto </span></span></p><p> </p><p></p><p><span style="color: #003366"><span style="font-family: 'Verdana'">" In</span></span><span style="color: #003366"><span style="font-family: 'Verdana'"> caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. <u>Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale"</u></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10428, member: 4594"] [COLOR=#003366][FONT=Verdana]Confermando le giuste considerazioni dei professionisti che mi hanno preceduto, riporto la norma letterale . Non ravvisandosi le condizioni sottolienate in quei termini la conlcusione ovvia è quella come detto già espressa da chi mi ha preceduto [/FONT][/COLOR] [COLOR=#003366][FONT=Verdana] [/FONT][/COLOR] [COLOR=#003366][FONT=Verdana]" In[/FONT][/COLOR][COLOR=#003366][FONT=Verdana] caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. [U]Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale"[/U][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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