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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 423519" data-attributes="member: 15253"><p>Ex art. 1525 c.c., nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.</p><p>Il mancato pagamento da parte dell'acquirente di una rata superiore all’ottava parte del prezzo oppure di più di una rata del prezzo può comportare, per l'acquirente, la decadenza dal beneficio del termine relativamente alle rate successive. Inoltre, il venditore può far valere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e chiedere il risarcimento del danno subìto. Qualora il contratto preveda una clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto quando il venditore dichiari all'acquirente che intende valersi della risoluzione del contratto, non avendo più interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale a causa dell’inadempimento dell'acquirente.</p><p>Con la risoluzione del contratto l'acquirente perde il titolo in base al quale gli è stato consegnato l'appartamento ed è obbligato alla immediata restituzione dello stesso. Se la vendita con patto di riservato dominio è stata stipulata per atto pubblico, lo stesso costituisce titolo esecutivo per ottenere l’esecuzione forzata per il rilascio dell’appartamento, ex art. 474 c.p.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 423519, member: 15253"] Ex art. 1525 c.c., nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive. Il mancato pagamento da parte dell'acquirente di una rata superiore all’ottava parte del prezzo oppure di più di una rata del prezzo può comportare, per l'acquirente, la decadenza dal beneficio del termine relativamente alle rate successive. Inoltre, il venditore può far valere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e chiedere il risarcimento del danno subìto. Qualora il contratto preveda una clausola risolutiva espressa, il contratto si risolve di diritto quando il venditore dichiari all'acquirente che intende valersi della risoluzione del contratto, non avendo più interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale a causa dell’inadempimento dell'acquirente. Con la risoluzione del contratto l'acquirente perde il titolo in base al quale gli è stato consegnato l'appartamento ed è obbligato alla immediata restituzione dello stesso. Se la vendita con patto di riservato dominio è stata stipulata per atto pubblico, lo stesso costituisce titolo esecutivo per ottenere l’esecuzione forzata per il rilascio dell’appartamento, ex art. 474 c.p.c. [/QUOTE]
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