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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 153791"><p>Una cosa che mi balza all'occhio, leggendo il link da me postato, è quanto segue:</p><p> </p><p><span style="font-size: 15px"><strong><span style="font-family: 'Open Sans'"><em><span style="color: #195382">Condominio: i diritti dei terzi</span></em></span></strong></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'Open Sans'"><span style="color: #494949">In qualsiasi autorizzazione comunale è sempre ben evidente la dicitura “<strong>salvo diritti di terzi</strong>”, cioè il comune non è responsabile di eventuali diritti lesi ad altri soggetti come il vicino di casa o un condomino che impugnando l’autorizzazione non possono rivalersi sul comune stesso.</span></span></span></p><p><span style="color: #494949"><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'Open Sans'">Per questo prima di procedere con un frazionamento è bene<span style="color: #3366ff"><strong> chiedere all' amministratore il regolamento di condominio e valutare se richiedere una delibera autorizzativa all' assemblea.</strong></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'Open Sans'"><span style="color: #494949">Per evitare eventuali richieste di danni da parte dei condomini:</span></span></span></p><ol> <li data-xf-list-type="ol">Controllare che il<strong> regolamento </strong>non vieti il frazionamento.</li> <li data-xf-list-type="ol">Dopo la divisione far riconteggiare le<strong> quote millesimali</strong>. Se viene modificato l’impianto di riscaldamento centralizzato andranno riconteggiati anche i millesimi del riscaldamento.</li> <li data-xf-list-type="ol">Se l´ accesso al nuovo appartamento avverrà sul pianerottolo o se verranno modificate parti comuni, l´assemblea condominiale si dovrà esprimere con una <strong><a href="http://www.tutelati.it/delibere.htm" target="_blank"><span style="color: #405776"><u>delibera</u></span></a></strong>.</li> </ol><p><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'Open Sans'"><span style="color: #494949">In generale <strong>non c'è bisogno dell´autorizzazione dell´assemblea</strong> se il <strong>frazionamento non comporta la modifica di parti comuni</strong> e quindi non lede i diritti degli altri condomini. Solitamente, per evitare l'assenso dell'assemblea, è sufficiente che non vengano modificati gli impianti di riscaldamento condominiali e le nuove porte siano collocate all´interno del vecchio appartamento.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: 'Open Sans'"><span style="color: #494949">Infatti le nuove porte d'accesso si possono posizionare:</span></span></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Sul pianerottolo</strong>, accanto a quella preesistente: in questo caso l'assemblea deve deliberare l'autorizzazione perchè viene modificato il "decoro architettonico" delle parti comuni del condominio.</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>All'interno dell' appartamento originario</strong> con una "bussola" di distribuzione: i proprietari entrano dalla vecchia porta e si ritrovano in un piccolo spazio con due nuove porte indipendenti che aprono negli appartamenti frazionati. In questo caso il condominio non può rivalersi perchè non viene modificato il "decoro architettonico" del pianerottolo.</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 153791"] Una cosa che mi balza all'occhio, leggendo il link da me postato, è quanto segue: [SIZE=4][B][FONT=Open Sans][I][COLOR=#195382]Condominio: i diritti dei terzi[/COLOR][/I][/FONT][/B][/SIZE] [SIZE=14px][FONT=Open Sans][COLOR=#494949]In qualsiasi autorizzazione comunale è sempre ben evidente la dicitura “[B]salvo diritti di terzi[/B]”, cioè il comune non è responsabile di eventuali diritti lesi ad altri soggetti come il vicino di casa o un condomino che impugnando l’autorizzazione non possono rivalersi sul comune stesso.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [COLOR=#494949][SIZE=14px][FONT=Open Sans]Per questo prima di procedere con un frazionamento è bene[COLOR=#3366ff][B] chiedere all' amministratore il regolamento di condominio e valutare se richiedere una delibera autorizzativa all' assemblea.[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR] [SIZE=14px][FONT=Open Sans][COLOR=#494949]Per evitare eventuali richieste di danni da parte dei condomini:[/COLOR][/FONT][/SIZE] [LIST=1] [*]Controllare che il[B] regolamento [/B]non vieti il frazionamento. [*]Dopo la divisione far riconteggiare le[B] quote millesimali[/B]. Se viene modificato l’impianto di riscaldamento centralizzato andranno riconteggiati anche i millesimi del riscaldamento. [*]Se l´ accesso al nuovo appartamento avverrà sul pianerottolo o se verranno modificate parti comuni, l´assemblea condominiale si dovrà esprimere con una [B][URL='http://www.tutelati.it/delibere.htm'][COLOR=#405776][U]delibera[/U][/COLOR][/URL][/B]. [/LIST] [SIZE=14px][FONT=Open Sans][COLOR=#494949]In generale [B]non c'è bisogno dell´autorizzazione dell´assemblea[/B] se il [B]frazionamento non comporta la modifica di parti comuni[/B] e quindi non lede i diritti degli altri condomini. Solitamente, per evitare l'assenso dell'assemblea, è sufficiente che non vengano modificati gli impianti di riscaldamento condominiali e le nuove porte siano collocate all´interno del vecchio appartamento.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=14px][FONT=Open Sans][COLOR=#494949]Infatti le nuove porte d'accesso si possono posizionare:[/COLOR][/FONT][/SIZE] [LIST] [*][B]Sul pianerottolo[/B], accanto a quella preesistente: in questo caso l'assemblea deve deliberare l'autorizzazione perchè viene modificato il "decoro architettonico" delle parti comuni del condominio. [*][B]All'interno dell' appartamento originario[/B] con una "bussola" di distribuzione: i proprietari entrano dalla vecchia porta e si ritrovano in un piccolo spazio con due nuove porte indipendenti che aprono negli appartamenti frazionati. In questo caso il condominio non può rivalersi perchè non viene modificato il "decoro architettonico" del pianerottolo. [/LIST] [/QUOTE]
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