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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 452396" data-attributes="member: 46111"><p>Il solito "innominabile" non riesce ad esimersi da interventi a sproposito su materie di cui ha già palesato mancanza cognitiva aggravata da distrazione di lettura.</p><p></p><p>Si presti attenzione <strong>all'evidenziato</strong></p><p></p><p>e lo si confronti con le caratteristiche dei casi posti in opposizione.</p><p></p><p>Dovrebbe apparire evidente come:</p><p>1-non sia assimilabile la posizione di affittuario (conduttore/mezzadro) rispetto a quella di un mero confinante stante la priorità del primo rispetto al secondo</p><p>2-non sia invocabile (neppure in asttatto) la unitarietà funzionale dei vari lotti data la denunciata presenza di più attori (aziende).</p><p></p><p>Emblematico poi che si invochi il supporto di pronunce "qualificate" quando si manca di ammessa competenza su certi argomenti... al punto di non aver letto quanto a sua volta portato "ad substantiam".</p><p></p><p>Solo perché esistono sempre i S.Tommaso che devono toccare con mano...</p><p>Cass., sez. III, sentenza n. 12894 del 13 maggio <strong>2021</strong>,</p><p></p><p>ma in primis:</p><p></p><p>art. 7, comma 3° della legge n. 817 del 1971) “nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 452396, member: 46111"] Il solito "innominabile" non riesce ad esimersi da interventi a sproposito su materie di cui ha già palesato mancanza cognitiva aggravata da distrazione di lettura. Si presti attenzione [B]all'evidenziato[/B] e lo si confronti con le caratteristiche dei casi posti in opposizione. Dovrebbe apparire evidente come: 1-non sia assimilabile la posizione di affittuario (conduttore/mezzadro) rispetto a quella di un mero confinante stante la priorità del primo rispetto al secondo 2-non sia invocabile (neppure in asttatto) la unitarietà funzionale dei vari lotti data la denunciata presenza di più attori (aziende). Emblematico poi che si invochi il supporto di pronunce "qualificate" quando si manca di ammessa competenza su certi argomenti... al punto di non aver letto quanto a sua volta portato "ad substantiam". Solo perché esistono sempre i S.Tommaso che devono toccare con mano... Cass., sez. III, sentenza n. 12894 del 13 maggio [B]2021[/B], ma in primis: art. 7, comma 3° della legge n. 817 del 1971) “nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi”. [/QUOTE]
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