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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 448882" data-attributes="member: 57767"><p>il committente è sempre il responsabile del lavoro e quindi anche della sicurezza del cantiere. Il committente ha due grosse responsabilità che si riassumono in due locuzioni: la prima è "culpa in eligendo" cioè la responsabilità del committente di aver affidato un lavoro ad una persona, in questo caso, non in grado di esguirlo per limiti (tecnici, fisici, o di qualsiasi altro impedimento). E la seconda è "culpa in vigilando" cioè la responsabilità di assicurarsi che chi esegue il lavoro lo faccia non a scapito della propria incolumità. Queste responsabilità le ha anche il datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.</p><p>Il Responsabile della sicurezza del cantiere, come il Direttore dei Lavori, è un professionista tecnico nominato dal Committente del lavoro che dovrebbe espletare le sue funzioni sia durante il progetto del lavoro (CSP)che in fase di esecuzione (CSE) dello stesso.</p><p>Non bisogna confondere il CSE con il RSPP che invece è un dipendente della azienda, o un professionista da questa incaricato, che vigila sulla sicurezza sul luogo di lavoro.</p><p>I lavori sul tetto di copertura sono considerati lavori in quota: l' art. 107 del Dlgs 81/2008 definisce lavori in quota quelle lavorazioni che espongono il lavoratore a rischio di caduta da una altezza superiore ai 2,0 m dal suolo. Siccome il tetto di una cascina sarà almeno a 4,5/5,0 metri di altezza per salire sul tetto bisognerebbe usare un trabattello, solidamente ancorato al terreno, e non una scala appoggiata alla parete.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 448882, member: 57767"] il committente è sempre il responsabile del lavoro e quindi anche della sicurezza del cantiere. Il committente ha due grosse responsabilità che si riassumono in due locuzioni: la prima è "culpa in eligendo" cioè la responsabilità del committente di aver affidato un lavoro ad una persona, in questo caso, non in grado di esguirlo per limiti (tecnici, fisici, o di qualsiasi altro impedimento). E la seconda è "culpa in vigilando" cioè la responsabilità di assicurarsi che chi esegue il lavoro lo faccia non a scapito della propria incolumità. Queste responsabilità le ha anche il datore di lavoro nei confronti dei dipendenti. Il Responsabile della sicurezza del cantiere, come il Direttore dei Lavori, è un professionista tecnico nominato dal Committente del lavoro che dovrebbe espletare le sue funzioni sia durante il progetto del lavoro (CSP)che in fase di esecuzione (CSE) dello stesso. Non bisogna confondere il CSE con il RSPP che invece è un dipendente della azienda, o un professionista da questa incaricato, che vigila sulla sicurezza sul luogo di lavoro. I lavori sul tetto di copertura sono considerati lavori in quota: l' art. 107 del Dlgs 81/2008 definisce lavori in quota quelle lavorazioni che espongono il lavoratore a rischio di caduta da una altezza superiore ai 2,0 m dal suolo. Siccome il tetto di una cascina sarà almeno a 4,5/5,0 metri di altezza per salire sul tetto bisognerebbe usare un trabattello, solidamente ancorato al terreno, e non una scala appoggiata alla parete. [/QUOTE]
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