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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 71294" data-attributes="member: 29362"><p>Non puoi opporti alla vista ai possibili altri inquilini o acquirenti che desiderano visionare l'appartamento che stai per lasciare, se nulla è stato stabilito al momento della stipula del contratto di locazione è opportuno che ti metta d'accordo con il proprietario per stabilire orari in cui sia possibile, orari che possibilmente devono soddisfare le esigenze tue e del proprietario, posso suggerire a mio personale parere 3 volte alla settimana per 2 - 3 ore al giorno.</p><p></p><p><em>Obbligo di consentire la visita della cosa locata - Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può visitare e far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi, al fine di poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, di vendere la cosa, ecc. Il conduttore, che opponga ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite, incorre in inadempimento, che può costituire causa di risoluzione del contratto. (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 1981, n. 5147)</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 71294, member: 29362"] Non puoi opporti alla vista ai possibili altri inquilini o acquirenti che desiderano visionare l'appartamento che stai per lasciare, se nulla è stato stabilito al momento della stipula del contratto di locazione è opportuno che ti metta d'accordo con il proprietario per stabilire orari in cui sia possibile, orari che possibilmente devono soddisfare le esigenze tue e del proprietario, posso suggerire a mio personale parere 3 volte alla settimana per 2 - 3 ore al giorno. [I]Obbligo di consentire la visita della cosa locata - Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può visitare e far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi, al fine di poter stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, di vendere la cosa, ecc. Il conduttore, che opponga ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite, incorre in inadempimento, che può costituire causa di risoluzione del contratto. (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 1981, n. 5147)[/I] [/QUOTE]
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