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Vizi occulti emersi dopo il rogito...
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Testo
<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 116375" data-attributes="member: 16904"><p>I vizi occulti vanno dichiarati entro 12 mesi dal rogito. Passato tale tempo, l'acquirente non ha più possibilità di agire nei confronti del venditore.</p><p>Un'eventuale causa mi sembra pretestuosa.</p><p></p><p><strong>Art. 1495 c.c. Termini e condizioni per l'azione.</strong>Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.</p><p>La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.</p><p>L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 116375, member: 16904"] I vizi occulti vanno dichiarati entro 12 mesi dal rogito. Passato tale tempo, l'acquirente non ha più possibilità di agire nei confronti del venditore. Un'eventuale causa mi sembra pretestuosa. [B]Art. 1495 c.c. Termini e condizioni per l'azione.[/B]Il compratore decade dal diritto alla garanzia , se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive , in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna. [/QUOTE]
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