uva

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in canone speciale in caso di locazioni ammobiliate transitorie e x studenti
In questi casi se i conduttori risultano facenti parte della famiglia anagrafica dei genitori che pagano il canone Rai ordinario nel luogo di residenza, allora non è dovuto alcun canone. Né ordinario né speciale, anche se nell'appartamento ammobiliato condotto in locazione l'utenza elettrica è intestata al conduttore.

 

Rikyxxx

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E la pretesa Rai di chiedere in canone speciale in caso di locazioni ammobiliate transitorie e x studenti mi sembra pretestuosa e senza fondamento.

Esatto, in punto di principio non vedo perchè il canone speciale, che nasce per attività, debba essere preteso in caso di locazioni tra privati, poco importa 4+4, transitorie, brevi, ecc. ecc.

Il discriminante dovrebbe essere la natura, non la durata.
 

Rikyxxx

Membro Junior
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Infatti (aggiungo) una delle motivazioni più ridicole addotte dalla Rai è che l'ospite Airbnb paga la tassa di soggiorno.

Cito dalla nota Rai del 29/1/21:

"Per quanto previsto dalle menzionate disposizioni, tanto l’imposta quanto il contributo di soggiorno sono dovuti da “coloro che alloggiano in strutture ricettive”: il legislatore ha quindi individuato il presupposto dello specifico tributo, rappresentato dal soggiorno nelle strutture ricettive dislocate nel territorio degli enti locali impositori, nonché i soggetti passivi dello stesso (gli ospiti di tali strutture), sottintendendo che gli immobili oggetto di locazione breve siano strutture ricettive."

In realtà ci sono parecchi comuni che non chiedono la tassa di soggiorno (e anche in quelli che la chiedono ci sono esenzioni, per soggiorni di natura medica per esempio).

Per assurdo la Rai sta dicendo a vere strutture ricettive che il canone speciale possono non pagarlo perchè il loro comune non esige la tassa di soggiorno :risata:
 

uva

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Per assurdo la Rai sta dicendo a vere strutture ricettive che il canone speciale possono non pagarlo perchè il loro comune non esige la tassa di soggiorno
Su questo non sono d'accordo.

Premesso che non mi occupo direttamente di affitti brevi, posso riferire l'esperienza di una mia conoscente che se ne occupa in Liguria.

Innanzitutto bisogna distinguere tra strutture ricettive alberghiere/paralberghiere (che pagano il canone Rai speciale indipendentemente dall'imposta di soggiorno dovuta al Comune) e strutture ricettive extralberghiere.

Secondo la Rai tutte le strutture ricettive extralberghiere devono pagare il canone speciale, anche se il locatore agisce privatamente (non più di 4 immobili) e non in forma imprenditoriale.

Domanda cruciale: quali sono le strutture ricettive extralberghiere?
Risposta della Rai: quelle di cui all'art. 12, c. 1, Dlgs 23/05/2011 n. 79.

L'elenco è lungo:
sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivita' ricettive a conduzione familiare - bed and
breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) gli ostelli per la gioventu';
g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica;
i) attivita' ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie.


Come si vede dalle lettere d) e q) che ho evidenziato, un qualsiasi appartamento ammobiliato affittato a turisti rientra nella categoria. Non rileva se il Comune in cui si trova esige il pagamento dell'imposta di soggiorno oppure no.

Il comma 5 del suddetto art. recita:
5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu'

stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun

servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate a uso
turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative, senza
organizzazione in forma di impresa.
...........
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e
societa' di gestione immobiliare turistica che intervengono quali
mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative
ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle
unita' medesime che non intendono gestire tali strutture in forma
diretta;...


La mia conoscente non è riuscita a farsi spiegare la questione della durata del contratto (non inferiore a 7 gg e non superiore a 6 mesi consecutivi) e paga il canone Rai speciale per evitare grane.

Grazie se @Rikyxxx o qualche esperto di affitti brevi vuole commentare, possibilmente con riferimenti legislativi.
 

Rikyxxx

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Su questo non sono d'accordo.

Ciao, non ho capito su cosa non sei d'accordo, o meglio con chi.

Io ho solo portato alle estreme conseguenze una stupidaggine detta dalla RAI per far capire quanto sia paradossale. Ma io per primo la trovo sbagliata.

- - -

Detto questo io (che non sono avvocato o giurista) conosco solo il Decreto Regio del 1938 che parla di locali pubblici e apparecchi condivisi fuori dal nucleo famigliare.

Per come la vedo io, usando la logica e il buon senso, un appartamento affittato tra privati non è un locale pubblico e dal momento che la TV durante l'affitto rientra (insieme al resto delle dotazioni e all'appartamento stesso ) nelle sole disponibilità del locatario, allora va da se che per famiglia si deve intendere quella di quest'ultimo, non quella del proprietario di casa.
 

uva

Membro Storico
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Ciao @Rikyxxx

Penso sia sbagliato valutare se il canone Rai speciale è dovuto o non dovuto in base all'obbligo di pagare l'imposta di soggiorno.
Se per "vere strutture ricettive" intendiamo quelle alberghiere, devono pagare il canone speciale, anche se in quel Comune non è dovuta l'imposta di soggiorno.

un appartamento affittato tra privati non è un locale pubblico
però è una struttura ricettiva extralberghiera, come sta scritto nel Dlgs 79/2011.
Quindi, secondo la Rai, è dovuto il canone speciale per la tipologia di immobile (ad uso abitativo, arredato) e l'uso che ne fa il proprietario (locazione a turisti). Indipendentemente dalla gestione privata o imprenditoriale o tramite intermediario.

Inoltre nel sito della Rai c'è scritto:

Cos’è e chi deve pagare
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.


Si può interpretare che il proprietario del televisore (il locatore) lo usa a scopo di lucro perché l'apparecchio fa parte della dotazione di un appartamento che è una struttura ricettiva extralberghiera data in locazione ai turisti a scopo di lucro.

Anche a me sembra che la Rai non sia completamente dalla parte della ragione quando si tratta di affitti brevi gestiti da privati. Ma per poterlo sostenere occorrono dei riferimenti legislativi che io non conosco.
 

Rikyxxx

Membro Junior
Proprietario Casa
Penso sia sbagliato valutare se il canone Rai speciale è dovuto o non dovuto in base all'obbligo di pagare l'imposta di soggiorno.
Se per "vere strutture ricettive" intendiamo quelle alberghiere, devono pagare il canone speciale, anche se in quel Comune non è dovuta l'imposta di soggiorno.

Ti ho già risposto che non devi dirlo a me ma alla RAI.

però è una struttura ricettiva extralberghiera, come sta scritto nel Dlgs 79/2011.

Mi citi il passaggio di quel decreto che equipara un alloggio locato da un privato attraverso l'istituto dell'affitto breve (previsto dal codice civile) con una struttura ricettiva extra-alberghiera?
 

Rikyxxx

Membro Junior
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Ho trovato io la definizione nell'articolo 12 dell'allagato 1 del Dlgs 79/2011:

" 5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero."

Questo non è affitto breve.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi citi il passaggio di quel decreto
Ho trovato io la definizione
Nel mio post n. #55 (che a quanto pare non hai letto) l'avevo già scritto:
Il comma 5 del suddetto art. recita:

Per quanto riguarda la durata, avevo scritto:
La mia conoscente non è riuscita a farsi spiegare la questione della durata del contratto (non inferiore a 7 gg e non superiore a 6 mesi consecutivi) e paga il canone Rai speciale per evitare grane.
 

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