ailibar

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Conduttore
salve!purtroppo una settimana fa mia nonna è deceduta,la sua padrona di casa ci ha detto che non ci spetta la restituzione della cauzione(2mesi anticipati)anzi che spetta a mia madre( unica erede) darle 6 mesi di preavviso e quindi di affitto per cessare il contratto.premetto che mia nonna viveva da sola,che in quell'appartamento ci abitava da appena 4 mesi e che aveva un contratto 2+2.vi chiedo perfavore quali sono i nostri doveri verso il proprietario e se deve rstituire la cauzione versata.grazie
 

maidealista

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Penso possa essere attinente quanto trovato :
Caro D.
effettivamente l’erede non convivente si viene a trovare in una situazione di detenzione senza titolo che, non essendo nemmeno applicabile l’art. 1146 c.c. in relazione al possesso, può far sorgere, ex art. 2043 c.c., responsabilità extracontrattuale per la restituzione dell’immobile/risarcimento danno ovvero per arricchimento senza causa. D’altra parte, secondo opinione minoritaria – ma a mio avviso più sensata - la legge di riforma a cui alludi, non rientrando in una delle ipotesi previste dall’art. 15 disp. prel. per l’abrogazione delle leggi, non può abrogare espressamente l’art. 1614 c.c. ma si limita semplicemente ad un introdurre un disciplina di specialità che deroga la fattispecie generale di cui all’art. 1614 c.c.; in tal senso, autorevole dottrina ritiene che, in assenza di eredi conviventi, la successione del rapporto di locazione continuerebbe ad essere governata dall’art. 1614 c.c. (così Bonilini e Padovini).
Ciò premesso, risolverei la questione valutando l’interesse degli eredi alla prosecuzione del rapporto di locazione. Se nessuno è realmente interessato, ben venga l’orientamento maggioritario: si estingua il contratto e venga restituito il deposito cauzionale agli eredi (o meglio sia imputato all’asse ereditario). Se una delle figlie è interessata a subentrare nella veste di conduttrice, mi limiterei ad avvertire il locatore del subentro della nuova conduttrice che, quasi sicuramente, non avrà remore a continuare a percepire i suoi bei canoni. In tal caso, non saprei se il deposito debba essere imputato all’asse ereditario per poi essere nuovamente versato dal nuovo conduttore. Io propenderei per una soluzione più pratica, volta a garantire la fluidità e la continuità del rapporto, tale per cui il deposito versato dal padre sarà restituito alle figlie alla scadenza del contratto.
Per quel poco che ho potuto, spero di esserti stato utile.
a presto.
diego
Da :

http://deiurecontendendo.blogspot.it/2010/06/morte-del-conduttore-nel-contratto-di.html
 

CorPao

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Ciao, due anni fa mi sono trovato in una situazione simile. Mia madre viveva da sola, era in affitto ed è deceduta. L'affitto si interrompeva perchè nessun altro della famiglia aveva bisogno dell'appartamento.
Il proprietario, affermando che la situazione "gli stava provocando una perdita economica", pretendeva il pagamento dei tre mesi di preavviso! Gli ho spiegato che è difficile avvisare con tre mesi d'anticipo il giorno della propria morte e a fronte di una incapacità di comprendere questo concetto ho dovuto chiedere l'intervento di un avvocato.
Alla fine ha capito: non ho pagato i tre mesi di preavviso ed ho avuto la restituzione del deposito cauzionale.
 

jac0

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Il proprietario, affermando che la situazione "gli stava provocando una perdita economica", pretendeva il pagamento dei tre mesi di preavviso! Gli ho spiegato che è difficile avvisare con tre mesi d'anticipo il giorno della propria morte e a fronte di una incapacità di comprendere questo concetto ho dovuto chiedere l'intervento di un avvocato.
Alla fine ha capito: non ho pagato i tre mesi di preavviso ed ho avuto la restituzione del deposito cauzionale.


Gli avete detto che i soldi doveva chiederli all'inquilina? Oppure, icasticamente, che lui è un locatore imbecille, vergogna di tutti i locatori?
 

maidealista

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Dispositivo dell'art. 1614 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione II - Della locazione di fondi urbani
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [1594], gli eredi possono recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla morte (1). Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [1627] (2).
Note

(1) L'articolo in esame è superato qualora si tratti di immobile ad uso abitativo, dalla previsione dell'art. 6 della l. 392/1978 che consente la successione nel contratto di locazione, non agli eredi secondo le norme generali sulla successione, ma al coniuge, agli eredi, ai parenti ed affini con lui abitualmente (ossia stabilmente) conviventi (cd.successione anomala). Qualora i soggetti indicati dall'art. 6 manchino o rinuncino al loro diritto, il contratto di locazione si trasferirà agli eredi secondo il normale meccanismo successorio.
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-vi/sezione-ii/art1614.html
 

mapeit

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Pertanto, secondo questa interpretazione, nel caso in esame gli eredi dovrebbero disdire il contratto dando regolare preavviso ? In tal caso il locatore avrebbe ragione a trattenere la cauzione a fronte del mancato preavviso ?
 

maidealista

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Dispositivo dell'art. 1627 Codice Civile

FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986)Capo VI - Della locazioneSezione III - Dell'affitto
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto [1373] mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi [1614]. Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso [1625].
 

mapeit

Membro Senior
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Quindi gli eredi sono tenuti a dare disdetta e a pagare il canone per sei mesi. Se non lo fanno il locatore ha diritto a trattenere la cauzione.
 

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