Herrera

Membro Junior
Proprietario Casa
In un condominio di una decina di appartamenti in procinto di eseguire una ristrutturazione facciata e altri lavori interni l'ammininistratore ha deciso per una votazione a testa invece che a millesimi. Ci sono grandi disparita' di questi ultimi tra condomini e la cosa appare non equa.
Aggiungo che il regolamento del condominio prescrive l'uso di millesimi e non a cranio per lavori generali.
E' possibile opporsi e/o far votare in apposita assemblea per l'uso dei millesimi per il pagamento dei lavori?
Grazie.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Qualunque delibera deve essere approvata con la doppia maggioranza: dei millesimi e delle teste.
Sono d'accordo ma mi sembra, sempre che abbia capito bene un articolo che ho letto tempo fa, che l'orientamento della Cassazione tenda a non considerare nulla una delibera del genere ma che la stessa debba essere impugnata entro 30 giorni da quando se ne ha conoscenza (cioè entro 30 giorni per chi era presente all'assemblea e non ha votato a favore della delibera oppure entro 30 giorni dal ricevimento del verbale dell'assemblea per gli assenti).
Dico se ho capito bene perchè mi è sembrato strano che una delibera presa in violazione di un articolo inderogabile del codice civile sia considerata annullabile anzichè nulla. Mi piacerebbe avere il parere degli esperti sulla questione.
 

Herrera

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie per l'intervento.
Quindi una tale delibera sarebbe annullabile se impugnata a tempo debito.
La cosa per me piu' importante sarebbe il pagamento dei lavori:
a norma di legge e' da dividere per millesimi o teste?
Oppure si procede per il pagamento come per la delibera automaticamente?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il pagamento dei lavori:
a norma di legge e' da dividere per millesimi o teste?
In tema di condominio negli edifici, ove manchi una diversa convenzione adottata all'unanimità, che sia espressione dell'autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123, primo comma, c.c.
Non è nemmeno consentito all'assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio "capitario" le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
mi è sembrato strano che una delibera presa in violazione di un articolo inderogabile del codice civile sia considerata annullabile anzichè nulla.
L'art. 1123, ultimo periodo del primo comma, c.c. recita "salvo diversa convenzione". Quindi è data la possibilità ai condomini di derogare all'applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese in favore di altri criteri di natura convenzionale, efficaci inter partes.
Sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione da valere, oltre che per il caso concreto, anche per il futuro.
Sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione da valere, oltre che per il caso concreto, anche per il futuro.
Chiarissimo. Posso chiederti un parere sulla nullità o annullabilità della delibera inerente la sola esecuzione di lavori, senza deliberare sulla ripartizione della spesa, presa con maggioranza delle sole teste o dei soli millesimi? Grazie.
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
No scusate ma mi sono perso nel discorso.
la ripartizione delle spese generali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell'art. 1123, primo comma, c.c.
Non è nemmeno consentito all'assemblea, mediante deliberazione a maggioranza, di suddividere con criterio "capitario"
poi invece
L'art. 1123, ultimo periodo del primo comma, c.c. recita "salvo diversa convenzione". Quindi è data la possibilità ai condomini di derogare all'applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese in favore di altri criteri di natura convenzionale, efficaci inter partes.
Pertanto cosa si deve considerare sopra dice no sotto si
 

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