diegop

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Salve a tutti
Ho firmato un atto di compravendita in cui veniva fissato il rogito al 30 Ottobre con la possibilità da parte del venditore di farlo slittare al massimo di 90 gg. Così è avvvenuto. Il venditore tramite raccomandata mi ha chiesto di slittare al 31 Gennaio 2013. Ora a 15 giorni dal rogito il venditore tramite l'agenzia immobiliare mi sta chiedendo di spostare di un ulteriore mese il rogito. Io oramai ho venduto casa e ho oggettivi problemi a spostare nuovamente in avanti la data del rogito. Quali sono i miei diritti ? Posso non accettare la nuova proposta ? Posso chiedere un rimborso per i danni che mi stanno causando ?
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Ho firmato un atto di compravendita in cui veniva fissato il rogito al 30 Ottobre
Hai firmato un contratto preliminare di compravendita.
Ciò premesso, puoi rivolgerti al giudice e ottenere una sentenza che tiene luogo del rogito definitivo, ex art. 2932 c.c.
In alternativa, puoi chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e il risarcimento dei danni subiti. A tale riguardo, nel preliminare potrebbe essere stata prevista una clausola penale la cui funzione, ex art. 1382 c.c. è quella di fissare l'importo del risarcimento a prescindere dalla prova del danno. Peraltro la clausola penale limita il risarcimento alla prestazione in essa prevista, a meno che non sia stata espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Potresti anche, prima di adire l'Autorità giudiziaria, ex art. 1454 c.c. intimare al promissario venditore di adempiere entro un congruo termine con la dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il preliminare si intenderà senz'altro risoluto. In questo caso, una volta decorso il termine senza che il preliminare sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Il preliminare potrebbe contenere una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. In questo caso l'effetto estintivo si verificherebbe quando dichiarerai al promissario venditore inadempiente che intendi valerti della clausola così convenuta.
Anche se improbabile, il preliminare potrebbe anche contenere una clausola in cui si attribuisce la qualifica di "essenziale" al termine fissato per la stipulazione del contratto definitivo, ex art. 1457 c.c. In questo caso, se trascorso inutilmente quel termine tu (parte non inadempiente) non hai comunicato entro tre giorni all'altra parte che volevi in ogni caso esigere l'esecuzione del contratto preliminare, lo stesso si è risoluto di diritto.
 

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