ensiro

Membro Attivo
Buon giorno. Ho un problema riguardante i balconi del mio appartamento. Ai frontalini del balcone sono applicati degli sgocciolatoi in lamiera che dovrebbero evitare la caduta dell’acqua piovana sul balcone sottostante. Dico dovrebbero perché, nel mio caso, “sembra” che gocciolino sul parapetto del balcone sottostante, provocando il deterioramento dello stesso. Il mio amministratore dice che sono parte privata, cosa di cui io non sono assolutamente d’accordo perché riguarda una funzionalità del condominio essendo uguali per tutti i balconi. Da parte mia sarei anche d’accordo a modificare gli sgocciolatoi (spese di circa 100€!!) ma questo significherebbe intervenire su una proprietà condominiale e oltre a tutto assumermi la responsabilità dei danni conseguenti che i condomino sottostante, che incomincia a parlare, sconsideratamente, oltre che di verniciatura parapetto, anche di sostituzione piastrelle, cambio grata dei rampicanti e disagio per non aver potuto utilizzare la tenda!! C’è qualcuno, per favore che mi potrebbe suggerire delle normative ufficiali a tal proposito in modo da contrastare la tesi dell’amministratore?? Grazie in anticipo per l’aiuto.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere ritengo che il materiale sia ininfluente, lamiera o marmo dovrebbero essere da considerati parte comune;

Cassazione, 3 agosto 1990, n. 7831 --- (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito, in cui si era riconosciuta la natura di parti comuni a questi manufatti, "frontalini" di marmo, con riguardo alla esclusa loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio nonché all'utilizzazione come "gocciolatoi""
 

DI TORO

Nuovo Iscritto
I frontalini del balcone , piu' propriamente chiamati frontali, sono parti annesse al balcone di proprieta'.
La Corte di Cassazione ha piu' volte ritenuto che i balconi aggettanti sono un prolungamento della proprieta' privata e quindi tutte le spese relative sono a carico del proprietario.
sono a carico del proprietario : a) la ricostruzione del balcone, la riparazione del sottobalcone, del frontalino.
In due casi il frontale e' a carico del condominio:
a) quando sul frontale e' applicato un fregio architettonico che arricchisce la facciata e ne fa parte integrante- stucchi, gessi, piastrelle particolari e.c.c.- questi fregi vengono definiti frontalini veri e propri, da distinguere appunto dal frontale.
b) quanto il balcone , nella parte anteriore e' delimitato da un parapetto in muratura o cortina ; in tal caso il parapetto ed anche il sottostante frontale sono parte integrante della facciata.
Per quanto riguarda il caso specifico il gocciolatolio del frontale e' un accessorio del balcone aggettante e la spesa relativa e' a carico del proprietario ergo ha ragione l'amministratore.
 

ergobbo

Membro Attivo
Secondo il mio parere ritengo che il materiale sia ininfluente, lamiera o marmo dovrebbero essere da considerati parte comune;

Sono di parere contrario e concordo invece con Renato DI TORO...
Nella stessa sentenza che hai postato si parla di "rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio".
Dubito che se questo requisito fosse mancatgo la decisione della suprema corte sarebbe stata la stessa...

Tutto sta a vedere, comunque, se i gocciolatoi in lamiera possano o meno essere considerati in qualche modo "decorativi".

i e disagio per non aver potuto utilizzare la tenda

Caro ensiro, fai presente al tuo vicino che se è valido il principio che l'intradosso dei balconi è di tua proprietà esclusiva, per ancorare la SUA tenda al TUO balcone (con foratura della muratura e quant'altro) lui avrebbe avuto bisogno del tuo permesso...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Tutto sta a vedere, comunque, se i gocciolatoi in lamiera possano o meno essere considerati in qualche modo "decorativi".
Infatti sempre secondo il mio parere potrebbero essere "decorativi", ma inoltre il gocciolatoio forse è al servizio dei piani sottostanti più che al balcone stesso, appunto perchè servono a non far gocciolare l'acqua direttamente al di sotto allontanandola dalla facciata, quindi al servizio di tutti. pensiamo ad un balcone senza gocciolatoio come questo, dove cola l'acqua in eccesso?

balconi300.jpg


Comunque ho visto in altri Forum paralleli che i pareri su questo argomento sono contrastanti, chi dice proprietario del balcone e chi condominio.
 

ergobbo

Membro Attivo
Comunque ho visto in altri Forum paralleli che i pareri su questo argomento sono contrastanti, chi dice proprietario del balcone e chi condominio.

Il fatto è che la stessa cassazione non sembra avere le idee chiare... e l'architettura di un balcone aggettante non aiuta di certo!

Basta pensare a un paradosso: in base alle ultime sentenze tutte le spese per la conservazione e manutenzione del balcone sono a carico del proprietario.
Le stesse sentenze giustificano la cosa sostenendo che il balcone non è altro che il prolungamento del pavimento e del solaio.
Ma allora perché le spese non vengono divise come prevede l'art. 1125 CC?
Mistero....
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il fatto è che la stessa cassazione non sembra avere le idee chiare... e l'architettura di un balcone aggettante non aiuta di certo!
Sono d'accordo esistono diverse Sentenze e contraddittorie e poi si sa che la Sentenza non fa Legge, per cui la soluzione migliore, secondo me, è stabilire nel Regolamento di Condominio ed all'unanimità come vanno ripartite le spese per i balconi.
 

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