CARPETRA

Membro Attivo
Proprietario Casa
In un contratto di comodato gratuito (per il figlio) posso scrivere nel punto relativo alla Durata la seguente frase:
" Il presente contratto viene redatto a partire dal xx.yy.2011"

senza menzionare la durata del contratto stesso?

Nel caso fosse obbligatorio inserire la durata del contratto la frase:
" Il presente contratto viene redatto a partire dal xx.yy.2011, con durata a tempo indeterminato" sarebbe corretta?

Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Puoi utilizzare entrambe le dizioni.

Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa, (Cass. 4921/88).
Durata
La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).
L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".
Il contratto di Comodato
:daccordo:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In un contratto di comodato gratuito (per il figlio) posso scrivere nel punto relativo alla Durata la seguente frase: " Il presente contratto viene redatto a partire dal xx.yy.2011
Stante l'obbligatorietà della registrazione (in termine fisso, entro venti giorni dalla data di stipulazione) di quel contratto, avrei seri dubbi che si possa lasciare indeterminata tale data. Giova ricordare anche l'esistenza dell'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato all'autorità locale di P.S., entro 48 ore dalla consegna (se il fabbricato o parte di esso viene ceduto in modo esclusivo, come appare nella fattispecie).
 

CARPETRA

Membro Attivo
Proprietario Casa
Stante l'obbligatorietà della registrazione (in termine fisso, entro venti giorni dalla data di stipulazione) di quel contratto, avrei seri dubbi che si possa lasciare indeterminata tale data. Giova ricordare anche l'esistenza dell'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato all'autorità locale di P.S., entro 48 ore dalla consegna (se il fabbricato o parte di esso viene ceduto in modo esclusivo, come appare nella fattispecie).

Ringrazio per l'ulteriore risposta. Obbligo com.ne all'autorità locale di P.S. eseguita entro le 48 ore e contratto già registrato (ho inserito per evitare qualsiasi problema la durata del contratto).
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se l'OP scrive "posso scrivere nel punto..." non ci viole Einstein per capire quale sia la forma del contratto in discussione!
 

GENGIO

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Puoi utilizzare entrambe le dizioni.

Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa, (Cass. 4921/88).
Durata
La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).
L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata".
Il contratto di Comodato
:daccordo:
http://www.propit.it/images/smilies/icon_love.gif Mio figlio compra un appartamento, nell'atto notarile si andrebbe ad aggiungere i genitori hanno corrisposto al figlio l’intero importo occorrente per l’acquisto dell'immobile.
Subito dopo viene stipulato un contratto di comodato fra di noi, dove oltre ad inserire :
"1. Il comodante(figlio), concede ai comodatari(genitori), per tutta la loro vita, in comodato il suddetto immobile affinché li utilizzino per le esigenze abitative della famiglia";
vorrei inserire questo:
2. "Il comodante, non pretenderà mai la restituzione dell'immobile, in deroga all'art. 1809 c.c., anche se sopravvenisse un urgente ed impreveduto motivo".
La legge permette, firmando il contratto, di modificare il suddetto art. 1809? http://www.propit.it/images/smilies/icon_wall.gif
http://www.propit.it/images/smilies/icon_inlove.gif
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto