ottobis

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buongiorno a tutti,
vorrei esporre alcuni dubbi che mi sono sorti, prima di andare a rogito per la mia prima casa (un appartamento indipendente primo e secondo piano). L'appartamento che stò per acquistare possiede un terrazzino a livello raggiungibile da due porte finestre presenti nel cucinino e nella cucina(visibili su planimetria catastale). questo terrazzino è pavimentato e per me diventerebbe una piccola oasi di verde e relax....ma non risulta nella planimetria :cosa vuol dire ? ne posso usufruire oppure rischio di litigare da subito con chi abita al piano terra?:domanda:
Secondo dubbio . L'area solare dell'appartamento confina con una casa disabitata (lasciata a grezzo in quanto semi abusiva) dalla quale hanno facile accesso animali randagi e varie altre bestioline .non essendoci un muro di confine posso inalzare un muretto di almeno due metri senza dover avvisare terzi ?
vi ringrazio anticipatamente
 

ccc1956

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buongiorno a tutti,
vorrei esporre alcuni dubbi che mi sono sorti, prima di andare a rogito per la mia prima casa (un appartamento indipendente primo e secondo piano). L'appartamento che stò per acquistare possiede un terrazzino a livello raggiungibile da due porte finestre presenti nel cucinino e nella cucina(visibili su planimetria catastale). questo terrazzino è pavimentato e per me diventerebbe una piccola oasi di verde e relax....ma non risulta nella planimetria :cosa vuol dire ? ne posso usufruire oppure rischio di litigare da subito con chi abita al piano terra?:domanda:
Secondo dubbio . L'area solare dell'appartamento confina con una casa disabitata (lasciata a grezzo in quanto semi abusiva) dalla quale hanno facile accesso animali randagi e varie altre bestioline .non essendoci un muro di confine posso inalzare un muretto di almeno due metri senza dover avvisare terzi ?
vi ringrazio anticipatamente


significa che e' un abuso edilizio.
PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A DECORRERE AD 1° LUGLIO 2010 E' OBBLIGATORIA LA REDAZIONE TECNICA DI CONFORMITA' CATASTALE (ART.19.C14)
A decorrere dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità:

a) l'identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
il notaio non rogita in presenza di discordanze.
 

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