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la proprietaria non può sfrattarti ma, attenzione, perchè se gli altri non pagano la loro quota la proprietaria può richiedere a te l'intero canone, starà a te rivalerti sui tuoi coinquilini..
..il rinvio di cui all'art. 1116 c.c. alle norme sulla divisione ereditaria non può estendere il diritto di prelazione anche al caso di comunione ordinaria, in quanto contrasterebbe con l'art. 1103 c.c. che, invece, prevede che ciascun partecipante alla comunione oridnaria può disporre...
trattandosi di servitù passiva, per definizione, essa è posta a favore del fondo dominante (cioè quello adiacene) e non a "tuo" favore (fondo servente)...ciò vuol dire che tu hai sì l'uso esclusivo, ma devi lasciar passare i proprietari del fondo dominante o chi per essi...non puoi al tempo...
...dalla padronanza di linguaggio tecnico- giuridico che utilizzi mi sembra che tu sei abbastanza ferrato in materia, perchè chiedi al forum? gli argomenti che poni a tuo sostegno sono tanti e di tale portata da richiedere uno studio del caso non risolvibile semplicemente in qs sede...ad ogni...
ma il giardino è privato o condominiale? ti conviene esigere dall'amministratore che metta in mora il condomino per i danni arrecati alle parti comuni...l'assemblea dovrà decidere se fare causa al tizio per il risarcimento dei danni (ove sussistano)...si potrebbe anche intentare subito un...
a essere precisi è l'ipoteca che è pari a circa il doppio dell'ammontare del debito...quanto alle tempistiche variano a seconda del tribunale, il pignoramento segue una procedura esecutiva che di per sè ha tempi abbastanza lunghi, poi possono esseci state opposizioni da parte degli altri...
no, il pignoramento immobiliare deve esserti notificato alla tua residenza anagrafica...può darsi che tu non abbia mai ritirato le notifiche e allora in questo caso si sono perfezionate ugualmente...il fatto, poi, che gravi un'ipoteca non vuol dire necessariamente che il bene sia venduto...
direi che, visto che la situazione si protrae ormai da anni, è il caso di iniziare con una lettera di messa in mora e di ripristino dello stato dei luoghi, tanto per ribadire il vostro dissenso alla divisione arbitrariamente posta in essere dallo zio, nonchè di messa in mora per il pagamento...
la convenienza del giudizio civile dipende da quanto è la posta in gioco....per i 500 euro della provvisionale puoi subito intentare un pignoramento (o del c/c se c'è ancora qualcosa oppure mobiliare presso l'abitazione, se vive con famigliari ancora meglio..) in quanto la sentenza è titolo...
Francesco, la turbativa d'asta tra privati non c'entra nulla...è un reato che tutela la pubblica amministrazione....la proposta d'acquisto, poi, vincola solo il proponente (ovvero te) una volta giunta a conoscenza del destinatario (il venditore) il quale è libero di accettarla oppure no...solo...
vi siete separati consensualmente o siete arrivati a sentenza? avete figli? premeso che prevale ciò che è stabilito nel verbale di separazione (se consensuale) o nella sentenza (se giudiziale), in linea di massima certo che può chiedere il rimborso della quota di mutuo, anche se ci abita lei...
da 1) a 4) chiedi TUTTO, cerce di capire se, in virtù del reddito che percepisce, può farcela a pagare l'affitto, altrimenti, secondo il mio modesto avviso, è meglio tenerlo qualche mese in più sfitto....
sul 5) puoi provare a chiedere in Tribunale un certificato di carichi pendenti all'ufficio...
l'avrà fatto senz'altro, non vi è altra scelta..accertati sulle tempistiche e chiedi maggiori informazioni al tuo avvocato, per il resto bisogna avere fiducia dei professionisti incaricati, altrimenti è meglio lasciare stare..;)