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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 241772" data-attributes="member: 15253"><p>No.</p><p>L'art. 67 del TUIR (approvato con D.P.R. n. 917/1986) recita:</p><p><em>Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e inaccomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore</em></p><p><em>dipendente: </em></p><p><em>a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; </em></p><p><em>b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, <u>esclusi quelli acquisiti per successione</u> (...) nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. (...)</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 241772, member: 15253"] No. L'art. 67 del TUIR (approvato con D.P.R. n. 917/1986) recita: [I]Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e inaccomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, [U]esclusi quelli acquisiti per successione[/U] (...) nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. (...)[/I] [/QUOTE]
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