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730 e reddito abitazione principale
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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 222258" data-attributes="member: 28028"><p>Se la tua abitazione ha la Cat. A2 non deve essere soggetta a IMU.</p><p>Leggi la seguente spiegazione:</p><p></p><p>.....</p><p><strong>IMU e PRIMA CASA</strong></p><p>La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' <strong>IMU sulla prima casa non è più dovuta</strong> ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali <strong>A/1, A/8 e A/9</strong> (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.</p><p>Sono <strong>esenti</strong> dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:</p><p>a) unità immobiliari appartenenti alle <strong>cooperative</strong> edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p><p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad <strong>alloggi sociali</strong> come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p><p>c) <strong>casa coniugale</strong> assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p><p>d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle <strong>Forze armate</strong> e alle Forze di <strong>polizia</strong>ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p><p>I Comuni possono a loro discrezione <strong>considerare come prima casa</strong> ai fini IMU i seguenti immobili:</p><p>- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da <strong>anziani o disabili</strong> <strong>residenti</strong> permanentemente in <strong>istituti di ricovero</strong>,</p><p>- l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini <strong>italiani residenti all'estero</strong> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,</p><p>- l'unità immobiliare concessa in <strong>comodato</strong> come prima casa ai <strong>parenti in linea retta</strong> entro il <strong>primo grado</strong>; in questo caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui.</p><p><em><strong>NOTA</strong>: per la prima casa <strong>non è più applicabile la "detrazione figli"</strong> (50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).</em></p><p>Dal 2014 inoltre non è più dovuta l'IMU sui <strong>fabbricati rurali strumentali</strong> all'agricoltura.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 222258, member: 28028"] Se la tua abitazione ha la Cat. A2 non deve essere soggetta a IMU. Leggi la seguente spiegazione: ..... [B]IMU e PRIMA CASA[/B] La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' [B]IMU sulla prima casa non è più dovuta[/B] ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali [B]A/1, A/8 e A/9[/B] (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro. Sono [B]esenti[/B] dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili: a) unità immobiliari appartenenti alle [B]cooperative[/B] edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) fabbricati di civile abitazione destinati ad [B]alloggi sociali[/B] come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) [B]casa coniugale[/B] assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle [B]Forze armate[/B] e alle Forze di [B]polizia[/B]ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I Comuni possono a loro discrezione [B]considerare come prima casa[/B] ai fini IMU i seguenti immobili: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da [B]anziani o disabili[/B] [B]residenti[/B] permanentemente in [B]istituti di ricovero[/B], - l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini [B]italiani residenti all'estero[/B] a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, - l'unità immobiliare concessa in [B]comodato[/B] come prima casa ai [B]parenti in linea retta[/B] entro il [B]primo grado[/B]; in questo caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui. [I][B]NOTA[/B]: per la prima casa [B]non è più applicabile la "detrazione figli"[/B] (50 euro per ciascun figlo residente fino a 26 anni).[/I] Dal 2014 inoltre non è più dovuta l'IMU sui [B]fabbricati rurali strumentali[/B] all'agricoltura. [/QUOTE]
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