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Testo
<blockquote data-quote="User_57087" data-source="post: 370433"><p>Quella sentenza forse è stata scritta sotto il sole.</p><p>comunque non sono d'accordo 1. il locatore se il suo guadagno è solo il canone del fitto e non di più , allora nel momento in cui deve ripittare l'appartamento e deve spendere circa €. 600,00// vi è un mancato guadagno.</p><p>2. l'immobile concesso in locazione secondo me è riconducibile al diritto personale di godimento della persona che vi abita, la norma art. 1587 c.c. indica in termini espliciti l'obbligo del conduttore di prendere in consegna il bene, e l'obbligo di riconsegnarlo.</p><p>Durante la locazione è il conduttore che deve custodire il bene e conservare il bene oggetto della locazione, l'obbligazione che il conduttore è tenuto dal momento della conclusione dell'accordo ed il cui adempimento determina una precisa responsabilità che può portare alla risoluzione del contratto.</p><p>3.L'art. 9 della L.392/1978 è ancora vigente , se non va bene la dovrebbero rendere incostituzionale.</p><p>4. le riparazioni di piccola manutenzione sono tutte a carico del conduttore , ma ci rendiamo conto se il locatore deve andare a controllare l'appartamento sistematticamente e vedere durante la locazione cosa si è rotto? pertanto a casa mia significa che : tu stai dentro e io ti devo sistemare l'immobile? chi usa l'immobile lo deve custodire secondo la normale diligenza ecc......, ne discende che l'obbligazione di riconsegnare l'immobile in cui si trovava al momento della consegna deriva in via diretta ed immediata dal contratto, quindi non può parlarsi di obbligazione autonoma e disgiunta dallo schema negoziale, trattandosi di un obbligo di conservazione di cui all'art. 1587 c.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_57087, post: 370433"] Quella sentenza forse è stata scritta sotto il sole. comunque non sono d'accordo 1. il locatore se il suo guadagno è solo il canone del fitto e non di più , allora nel momento in cui deve ripittare l'appartamento e deve spendere circa €. 600,00// vi è un mancato guadagno. 2. l'immobile concesso in locazione secondo me è riconducibile al diritto personale di godimento della persona che vi abita, la norma art. 1587 c.c. indica in termini espliciti l'obbligo del conduttore di prendere in consegna il bene, e l'obbligo di riconsegnarlo. Durante la locazione è il conduttore che deve custodire il bene e conservare il bene oggetto della locazione, l'obbligazione che il conduttore è tenuto dal momento della conclusione dell'accordo ed il cui adempimento determina una precisa responsabilità che può portare alla risoluzione del contratto. 3.L'art. 9 della L.392/1978 è ancora vigente , se non va bene la dovrebbero rendere incostituzionale. 4. le riparazioni di piccola manutenzione sono tutte a carico del conduttore , ma ci rendiamo conto se il locatore deve andare a controllare l'appartamento sistematticamente e vedere durante la locazione cosa si è rotto? pertanto a casa mia significa che : tu stai dentro e io ti devo sistemare l'immobile? chi usa l'immobile lo deve custodire secondo la normale diligenza ecc......, ne discende che l'obbligazione di riconsegnare l'immobile in cui si trovava al momento della consegna deriva in via diretta ed immediata dal contratto, quindi non può parlarsi di obbligazione autonoma e disgiunta dallo schema negoziale, trattandosi di un obbligo di conservazione di cui all'art. 1587 c.c. [/QUOTE]
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