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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 178810"><p>Art. 1107 Impugnazione del regolamento</p><p>Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità</p><p>giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964)</p><p>dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine</p><p>decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione.</p><p>L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni</p><p>proposte (1109).</p><p>Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento</p><p>sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi</p><p>causa dai singoli partecipanti.</p><p>Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione</p><p>Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti</p><p>almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono</p><p>disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a</p><p>renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non</p><p>pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e <strong>non importino una</strong></p><p><strong>spesa eccessivamente gravosa.</strong></p><p>Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti</p><p>l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli</p><p>all'interesse di alcuno dei partecipanti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 178810"] Art. 1107 Impugnazione del regolamento Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109). Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e [B]non importino una spesa eccessivamente gravosa.[/B] Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. [/QUOTE]
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