Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Accatastamento pergola o gazebo - Casa singola
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 412949" data-attributes="member: 57767"><p><strong>Punto di vista urbanistico</strong></p><p><strong>Il pergolato è definito come un manufatto</strong> realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura <strong>di superfici di modeste dimensioni </strong>durante la bella stagione, destinato ad un uso del tutto provvisorio e costituente altresì un elemento ornamentale. Il pergolato fino a circa 8,0 mq rientra tra le attività libere, ma se più grande necessita di SCIA (la regola cambia da Comune a Comune).</p><p></p><p><strong>Punto di vista catastale</strong>:</p><p><strong>Il pergolato</strong> o pergola, in quanto priva di copertura, <strong>non deve essere rappresentata in mappa</strong>. Il pergolato, infatti, <strong>non è altro che un arredo esterno</strong> che a norma della Circolare n. 1 del 13/2/2004 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare (1. Controlli preliminari di natura formale) assumerebbe l’aspetto di una impropria rappresentazione in planimetria. <strong>Di esso non deve esserne tenuto conto nel calcolo della consistenza catastale </strong>neanche apportando al risultato del conteggio un’aggiunta per dipendenze, nei limiti del 10%, <strong>in quanto il pergolato non aumenta le utilità, i comodi o i vantaggi dell’unità immobiliare</strong></p><p>Per quanto riguarda il calcolo della superficie catastale, ricavato col metodo dei poligoni, il pergolato deve essere compreso tra le aree scoperte o comunque assimilabili (Tipologia F).</p><p>L’articolo 3 del Decreto del Ministero delle Finanze n.° 28 del 1998, individua sei tipologie di immobili, per i quali non è necessaria l’iscrizione al catasto più altre quattro particolari che vanno iscritte, ma senza rendita. <strong>La lettera f) cita i manufatti </strong>precari, <strong>privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo</strong>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 412949, member: 57767"] [B]Punto di vista urbanistico Il pergolato è definito come un manufatto[/B] realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura [B]di superfici di modeste dimensioni [/B]durante la bella stagione, destinato ad un uso del tutto provvisorio e costituente altresì un elemento ornamentale. Il pergolato fino a circa 8,0 mq rientra tra le attività libere, ma se più grande necessita di SCIA (la regola cambia da Comune a Comune). [B]Punto di vista catastale[/B]: [B]Il pergolato[/B] o pergola, in quanto priva di copertura, [B]non deve essere rappresentata in mappa[/B]. Il pergolato, infatti, [B]non è altro che un arredo esterno[/B] che a norma della Circolare n. 1 del 13/2/2004 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare (1. Controlli preliminari di natura formale) assumerebbe l’aspetto di una impropria rappresentazione in planimetria. [B]Di esso non deve esserne tenuto conto nel calcolo della consistenza catastale [/B]neanche apportando al risultato del conteggio un’aggiunta per dipendenze, nei limiti del 10%, [B]in quanto il pergolato non aumenta le utilità, i comodi o i vantaggi dell’unità immobiliare[/B] Per quanto riguarda il calcolo della superficie catastale, ricavato col metodo dei poligoni, il pergolato deve essere compreso tra le aree scoperte o comunque assimilabili (Tipologia F). L’articolo 3 del Decreto del Ministero delle Finanze n.° 28 del 1998, individua sei tipologie di immobili, per i quali non è necessaria l’iscrizione al catasto più altre quattro particolari che vanno iscritte, ma senza rendita. [B]La lettera f) cita i manufatti [/B]precari, [B]privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo[/B]. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Accatastamento pergola o gazebo - Casa singola
Alto