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Testo
<blockquote data-quote="salves" data-source="post: 85812" data-attributes="member: 33976"><p>Ciao suamidelfino</p><p>Il tecnico dovra perseguire il committente che gli ha commissionato la prestazione, in questo caso il proprietario e/o proprietari precedenti, in quanto i debiti prodotti dal venditore non sono soggetti al principio della solidarietà anche nel caso di condominio vedi sentenza n. 16920 del 21 luglio 2009 della Corte di Cassazione. </p><p>Se eventualmente la richiesta di pagamento il tecnico l'ha fatta per iscritto, rispondigli in merito al suggerimento, altrimenti concorda con lui il perchè di questa sua richiensta non consona nei tuoi confronti.</p><p>Ciao salves</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="salves, post: 85812, member: 33976"] Ciao suamidelfino Il tecnico dovra perseguire il committente che gli ha commissionato la prestazione, in questo caso il proprietario e/o proprietari precedenti, in quanto i debiti prodotti dal venditore non sono soggetti al principio della solidarietà anche nel caso di condominio vedi sentenza n. 16920 del 21 luglio 2009 della Corte di Cassazione. Se eventualmente la richiesta di pagamento il tecnico l'ha fatta per iscritto, rispondigli in merito al suggerimento, altrimenti concorda con lui il perchè di questa sua richiensta non consona nei tuoi confronti. Ciao salves [/QUOTE]
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