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Testo
<blockquote data-quote="arciera" data-source="post: 170416" data-attributes="member: 38050"><p><strong>Cartelle esattoriali</strong></p><p></p><p>l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la notifica della cartella possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso essa deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella <strong>data indicata nell'avviso di ricevimento</strong>.[DOUBLEPOST=1389046156,1389045911][/DOUBLEPOST]Pertanto, la semplice spedizione dell'avviso di accertamento o rettifica non perfeziona la notifica e non consente il sorgere dell'obbligazione tributaria.</p><p>In ogni caso, ogni possibile dubbio viene fugato dalla stessa Consulta,(sentenza della Corte Costituzionale 22-23 settembre 1998, n. 346 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 8, comma 2, della L. 20 novembre 1982, n. 890) la sentenza specifica che per il destinatario<strong> resta fermo il principio del perfezionamento della notifica alla data di ricezione effettiva dei documenti</strong> attestata dall'avviso di ricevimento, mentre la valenza della spedizione vale solo per la parte (ente impositore, eccetera) notificante.</p><p>Ossia l'intervento è riuscito ma il paziente è morto, ossia l'impiegato ha fatto il suo dovere, ma la lentezza nell'arrivo della notifica ha vanificato il suo atto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="arciera, post: 170416, member: 38050"] [B]Cartelle esattoriali[/B] l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la notifica della cartella possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso essa deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella [B]data indicata nell'avviso di ricevimento[/B].[DOUBLEPOST=1389046156,1389045911][/DOUBLEPOST]Pertanto, la semplice spedizione dell'avviso di accertamento o rettifica non perfeziona la notifica e non consente il sorgere dell'obbligazione tributaria. In ogni caso, ogni possibile dubbio viene fugato dalla stessa Consulta,(sentenza della Corte Costituzionale 22-23 settembre 1998, n. 346 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 8, comma 2, della L. 20 novembre 1982, n. 890) la sentenza specifica che per il destinatario[B] resta fermo il principio del perfezionamento della notifica alla data di ricezione effettiva dei documenti[/B] attestata dall'avviso di ricevimento, mentre la valenza della spedizione vale solo per la parte (ente impositore, eccetera) notificante. Ossia l'intervento è riuscito ma il paziente è morto, ossia l'impiegato ha fatto il suo dovere, ma la lentezza nell'arrivo della notifica ha vanificato il suo atto. [/QUOTE]
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