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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 252130"><p>La vedo assai dura per loro ottenere qualcosa... <strong>dovranno dimostrare </strong>d'aver agito ex art.1808 Cc:</p><p><span style="color: #0000b3"><em>"Il comodatario <strong>non ha diritto al rimborso</strong> delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano <strong>necessarie e urgenti</strong>"</em></span></p><p></p><p><span style="color: #0000b3"><strong><a href="http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/09/Cass-sent-13339-2015-rimborso-spese-comodatario.pdf" target="_blank">Corte di Cassazione 13339/2015)</a></strong></span> </p><p><span style="color: #0000b3"><em>"La disposizione dell'art. 1808 c.c., esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (comma 1), prevedendo un'unica eccezione per le <strong> spese straordinarie</strong> occorse per la conservazione della cosa, semprechè le stesse siano state <strong>necessarie</strong> ed <strong>urgenti</strong> (comma 2)..... In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha affermato che "il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione <strong>può liberamente scegliere se provvedervi o meno</strong>, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e<strong> non può</strong>, conseguentemente,<strong> pretenderne il rimborso dal comodante</strong>"....La medesima giurisprudenza ha, peraltro, precisato che "il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di <strong>rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808</strong> cod. civ., <strong>non può esperire quella di illecito arricchimento</strong>, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte; <strong>erra </strong>– dunque - la Corte di merito quando fa discendere dalla mancanza di specifiche previsioni in tema di miglioramenti apportati dal comodatario la possibilità di <strong>agire in via sussidiaria, con l'azione di arricchimento senza causa</strong>" </em></span></p><p></p><p>Ergo nessun rimborso al comodatario, per i miglioramenti apportati, quando non siano risultati necessari a fronteggiare improcrastinabili urgenze!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 252130"] La vedo assai dura per loro ottenere qualcosa... [B]dovranno dimostrare [/B]d'aver agito ex art.1808 Cc: [COLOR=#0000b3][I]"Il comodatario [B]non ha diritto al rimborso[/B] delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano [B]necessarie e urgenti[/B]"[/I][/COLOR] [COLOR=#0000b3][B][URL='http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/09/Cass-sent-13339-2015-rimborso-spese-comodatario.pdf']Corte di Cassazione[COLOR=#0000b3] [/COLOR]13339/2015)[/URL][/B][/COLOR] [COLOR=#0000b3][I]"La disposizione dell'art. 1808 c.c., esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (comma 1), prevedendo un'unica eccezione per le [B] spese straordinarie[/B] occorse per la conservazione della cosa, semprechè le stesse siano state [B]necessarie[/B] ed [B]urgenti[/B] (comma 2)..... In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha affermato che "il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione [B]può liberamente scegliere se provvedervi o meno[/B], ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e[B] non può[/B], conseguentemente,[B] pretenderne il rimborso dal comodante[/B]"....La medesima giurisprudenza ha, peraltro, precisato che "il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l'azione di [B]rimborso avanzata ai sensi dell'art. 1808[/B] cod. civ., [B]non può esperire quella di illecito arricchimento[/B], atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall'art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell'utilità trasferita all'altra parte; [B]erra [/B]– dunque - la Corte di merito quando fa discendere dalla mancanza di specifiche previsioni in tema di miglioramenti apportati dal comodatario la possibilità di [B]agire in via sussidiaria, con l'azione di arricchimento senza causa[/B]" [/I][/COLOR] Ergo nessun rimborso al comodatario, per i miglioramenti apportati, quando non siano risultati necessari a fronteggiare improcrastinabili urgenze! [/QUOTE]
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