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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 12838" data-attributes="member: 4594"><p>Partirei con un consiglio : quando Lei farà il preliminare di vendita della sua vecchia casa Le consiglio di farsi dare una cospicua caparra che tenga conto dei possibili danni che Le verrebbero arrecati se il promissario non adempisse (è un rischio spesso sottovalutato in questo tipo di acquisto" a cavallo") .</p><p></p><p>In fatto se l' aspirante acquirente della sua vecchia casa non adempisse e decidesse di non fare il rogito e perdere la caparra perchè ha trovato una casa secondo lui migliore e a buon prezzo, Lei a sua volta dovrebbe-probabilmente- rinunciare ad acquistare ritrovandosi inadempiente a sua volta con a carico perdite impreviste : </p><p>pertanto l' entità della caparra incassata dovrà tener conto:</p><p>-danno per l'inadempienza e per la perdita del tempo e stress, che valuterà a suo giudizio</p><p>-danno derivante da due provvigioni inutilmente corrisposte (una per l'impegno a vendere; una per l'impegno ad acquistare)</p><p>-danno per cauzioni versate per mobili ordinati prima di entrare nella nuova casa (p.es. per la nuova cucina su misura)</p><p>A "monte" (in fase di vendita) sarebbe meglio cercare di riscuotere una "caparra confirmatoria" sostanziosa, " a valle" (in fase di acquisto) è meglio versare una "caparra penitenziale" piu' bassa possibile.</p><p></p><p>Ritornando al quesito: </p><p>Lei invece ha versato una caparra seppur bassa ma <u>confirmatoria </u>; cio’ significa che se Lei risultasse inadempiente la parte che invece intende adempiere (costruttore) potrebbe trattenersi la caparra, o chiedere i danni cosa che probabilmente gli converrebbe di piu' il che si potrebbe tardurre nel trattenersi in fatto gli acconti fino ad estinzione del giudizio. vedi qui sotto: </p><p></p><p><u>CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA N. 553 DEL 14 GENNAIO 2009</u></p><p>La Cassazione con la sentenza citata ha chiarito che l'art. 1385 c.c.( nda Caparra confirmatoria), in caso di inadempimento contrattuale, pone un'alternativa precisa: </p><p>ipotesi 1: la parte adempiente decide di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta </p><p>ipotesi 2: la parte adempiente chiede giudizialmente la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. </p><p>Tali rimedi, precisa la Corte, sono alternativi nel senso la scelta dell'uno preclude il ricorso all'altro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 12838, member: 4594"] Partirei con un consiglio : quando Lei farà il preliminare di vendita della sua vecchia casa Le consiglio di farsi dare una cospicua caparra che tenga conto dei possibili danni che Le verrebbero arrecati se il promissario non adempisse (è un rischio spesso sottovalutato in questo tipo di acquisto" a cavallo") . In fatto se l' aspirante acquirente della sua vecchia casa non adempisse e decidesse di non fare il rogito e perdere la caparra perchè ha trovato una casa secondo lui migliore e a buon prezzo, Lei a sua volta dovrebbe-probabilmente- rinunciare ad acquistare ritrovandosi inadempiente a sua volta con a carico perdite impreviste : pertanto l' entità della caparra incassata dovrà tener conto: -danno per l'inadempienza e per la perdita del tempo e stress, che valuterà a suo giudizio -danno derivante da due provvigioni inutilmente corrisposte (una per l'impegno a vendere; una per l'impegno ad acquistare) -danno per cauzioni versate per mobili ordinati prima di entrare nella nuova casa (p.es. per la nuova cucina su misura) A "monte" (in fase di vendita) sarebbe meglio cercare di riscuotere una "caparra confirmatoria" sostanziosa, " a valle" (in fase di acquisto) è meglio versare una "caparra penitenziale" piu' bassa possibile. Ritornando al quesito: Lei invece ha versato una caparra seppur bassa ma [U]confirmatoria [/U]; cio’ significa che se Lei risultasse inadempiente la parte che invece intende adempiere (costruttore) potrebbe trattenersi la caparra, o chiedere i danni cosa che probabilmente gli converrebbe di piu' il che si potrebbe tardurre nel trattenersi in fatto gli acconti fino ad estinzione del giudizio. vedi qui sotto: [U]CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA N. 553 DEL 14 GENNAIO 2009[/U] La Cassazione con la sentenza citata ha chiarito che l'art. 1385 c.c.( nda Caparra confirmatoria), in caso di inadempimento contrattuale, pone un'alternativa precisa: ipotesi 1: la parte adempiente decide di recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta ipotesi 2: la parte adempiente chiede giudizialmente la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Tali rimedi, precisa la Corte, sono alternativi nel senso la scelta dell'uno preclude il ricorso all'altro. [/QUOTE]
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