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Acconto cedolare secca
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 121106" data-attributes="member: 4594"><p><a href="http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/Cir-20e-04062012.pdf?uuid=c6aab27a-ae61-11e1-abdd-15ab06b518dc" target="_blank">http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme e Tributi/2012/06/Cir-20e-04062012.pdf?uuid=c6aab27a-ae61-11e1-abdd-15ab06b518dc</a></p><p></p><p>3. ACCONTO 2012</p><p>D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione del regime della</p><p>cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1,</p><p>particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione</p><p>analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente</p><p>applichi per la prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell’immobile</p><p>locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citata</p><p>previsione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al</p><p>periodo d’imposta 2011.</p><p>R. Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole</p><p>applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di</p><p>imposta 2012, stabilisce - tra l’altro - che l’acconto è pari al 95 per cento</p><p>dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente. Si ricorda</p><p>che per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2</p><p>dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21</p><p>novembre 2011, la misura dell’acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta</p><p>dal 95 per cento al 92 per cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per</p><p>l’anno precedente (cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 25</p><p>novembre 2011). <strong>Pertanto, se nell’anno 2011 un contribuente ha assoggettato</strong></p><p><strong>all’IRPEF il reddito dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 l’opzione</strong></p><p><strong>per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto</strong></p><p><strong>al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012</strong>. Ulteriori</p><p>chiarimenti sul versamento dell’acconto per la cedolare secca a partire dal</p><p>periodo d’imposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011,</p><p>cui si rinvia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 121106, member: 4594"] [url]http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/Cir-20e-04062012.pdf?uuid=c6aab27a-ae61-11e1-abdd-15ab06b518dc[/url] 3. ACCONTO 2012 D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione del regime della cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell’immobile locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citata previsione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al periodo d’imposta 2011. R. Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce - tra l’altro - che l’acconto è pari al 95 per cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente. Si ricorda che per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, la misura dell’acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente (cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 25 novembre 2011). [B]Pertanto, se nell’anno 2011 un contribuente ha assoggettato all’IRPEF il reddito dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 l’opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012[/B]. Ulteriori chiarimenti sul versamento dell’acconto per la cedolare secca a partire dal periodo d’imposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011, cui si rinvia. [/QUOTE]
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